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IL FISCO NON PUO’ PRODURRE NUOVE PROVE IN APPELLO

da “Giornale delle PMI” del 18/04/2016 – La corretta notifica della cartella di pagamento va provata nel primo grado di giudizio non potendo Equitalia produrre nuove prove in appello.

È questo il principio sancito nella sentenza n. 9755/33/2015 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti)  con la quale i giudici hanno rigettato l’appello proposto da Equitalia – contumace in primo grado – contro la sentenza favorevole a un contribuente che aveva rilevato la mancata notificazione delle cartelle di pagamento richiamate da una successiva intimazione di pagamento.

I giudici d’Appello hanno infatti ritenuto che “[…] l’ente impositore e/o il concessionario non possono fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento”.

Inoltre, sempre i giudici napoletani hanno chiarito la portata dell’art. 58 del D.Lgs. n.546/1992, secondo il quale nel processo tributario “Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

Proprio su questo aspetto, la Commissione ha specificato che “L’apparente contraddizione all’interno del citato art.58 del D.Lgs. 546/92 deve essere risoltaritenendo ammissibile in appello soltanto la produzione di documenti nuovi che non abbiano una valenza probatoria in quanto l’indiscriminata possibilità di produzione documentale si collocherebbe in palese violazione con il divieto di nuove prove in appello di cui al primo comma”.

Secondo i giudici una diversa interpretazione della norma comporterebbe una violazione del principio di lealtà processuale oltre che una compressione del diritto di difesa del contribuente.

Pertanto, secondo i giudici napoletani è consentita in appello la sola produzione di documenti che vadano a supportare le pretese e le considerazioni già rilevate in primo grado.

Avv. Matteo Sances
Nicola Cicchelli
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

 

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