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FISCO CONDANNATO SE NON RISPETTA L’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

da “Il Giornale delle PMI” del 17/08/2017 – Nel caso in cui il contribuente presenti una formale istanza di annullamento di un atto esattoriale ai sensi della Legge n.228/2012, il concessionario della riscossione è tenuto, innanzitutto, a sospendere immediatamente ogni pretesa e, successivamente, ad annullare l’atto contestato se le eccezioni sollevate dal contribuente risultano fondate.

Ad ogni modo, qualora il concessionario della riscossione (ormai ex Equitalia ora Agenzia entrate Riscossione) provveda ad annullare l’atto esattoriale solo a seguito di avvio di un’azione legale del contribuente, esso deve essere sanzionato con la condanna al pagamento delle spese di giudizio oltre che al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.

E’ questo il principio stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, con recente sentenza, ha annullato un’intimazione di pagamento emessa nei confronti di una contribuente condannando, altresì, Equitalia al pagamento di oltre 25.000 euro a titolo di spese di giudizio per lite temeraria (sentenza n.9546/26/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Presidente Dott. Carlo LUBERTI, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Secondo i Giudici romani, infatti, “atteso…il comportamento assolutamente negligente di Equitalia nella fattispecie, che avrebbe potuto e dovuto annullare in autotutela l’atto impugnato … può trovare in questo caso applicazione l’ultimo capoverso dell’art.96 c.p.c. nella parte in cui prevede che <<in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata>>. Nella specie deve ritenersi allora congruo liquidare, in favore di parte ricorrente, una somma pari ad euro 20.000,00 oltre le spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00”.

Nel caso specifico, Equitalia aveva notificato, ad una società, una cartella esattoriale intimante il pagamento di oltre 53.000 euro a titolo di Iva in qualità di coobbligata. La contribuente provvedeva tempestivamente a pagare tali somme ma, nonostante ciò, il concessionario, a distanza di qualche anno, le notificava altra intimazione con la quale richiedeva nuovamente il pagamento della cartella esattoriale già saldata.

Per tale motivo, la Società depositava, presso lo sportello di Equitalia, formale istanza ai sensi della Legge n.228/2012 con la quale domandava l’annullamento dell’intimazione di pagamento oltre che la sospensione di tale atto. A tal fine, inoltre, la contribuente allegava alla predetta istanza la documentazione idonea a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale.

A seguito di ciò, il concessionario comunicava alla Società il diniego della richiesta di sospensione, sostenendo che la documentazione allegata all’istanza non fosse sufficiente a documentare le ragioni sostenute dalla contribuente. Quest’ultima, quindi, si vedeva costretta a proporre formale ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

A seguito della proposizione del ricorso, Equitalia provvedeva ad annullare in autotutela l’intimazione di pagamento sopra indicata e contestualmente si costituiva in giudizio chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale adita di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio romano, dopo aver istruito la causa, accoglieva integralmente il ricorso presentato dalla contribuente, respingendo l’eccezione sollevata da Equitalia e condannava, altresì, quest’ultima al pagamento delle spese legali oltre che a quelle per lite temeraria.

Secondo i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, infatti, “non risulta fondata nella specie la eccepita cessazione della materia del contendere. L’atto impugnato, infatti, nonostante le ragioni del ricorrente e l’inesistenza del credito erariale nei suoi confronti, non è mai stato annullato in via di autotutela dall’amministrazione riscuotitrice…”.

Alla luce di quanto sopra detto, dunque, è possibile estrapolare i seguenti principi:

  • Il contribuente può presentare una formale istanza ai sensi della Legge n.228/2012 al fine di richiedere l’annullamento di un atto esattoriale che ritiene illegittimo;
  • A seguito della presentazione dell’istanza, il concessionario della riscossione deve sospendere immediatamente ogni azione finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
  • In caso di mancata risposta da parte dell’Ente impositore entro il termine di 220 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, il debito tributario si ritiene annullato di diritto;
  • Il Fisco è tenuto ad annullare, in autotutela, l’atto contestato se le eccezioni sollevate dal contribuente risultano fondate;
  • Se il concessionario della riscossione, per mera negligenza, provvede ad annullare in autotutela l’atto esattoriale solo a seguito dell’instaurazione di un giudizio da parte del contribuente, esso non può chiedere al Giudice di pronunciare la cessazione della materia del contendere ed il suo comportamento deve essere sanzionato con la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre che a quelle per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.. Sul punto si segnala, inoltre, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi n.53/1/17 o la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.1531/5/17 (entrambe relative a cause seguite dal nostro studio e liberamente visibili su studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Avv. Matteo Sances
Dott. Hiroshi Pisanello
www.centrostudisances.it
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