dic 1

IL CONCESSIONARIO NON PUO’ DIFENDERSI CON AVVOCATI ESTERNI

da “Il Giornale delle PMI” del 21/11/2017 – Nel processo tributario l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia per intenderci) non può difendersi in giudizio per il tramite di avvocati esterni ma deve necessariamente avvalersi dei propri funzionari.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza n.11055/01/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sezione Documenti).

Secondo i giudici, quindi, quando il contribuente impugna una cartella di pagamento il concessionario (ossia l’Agenzia delle Entrate Riscossione) deve costituirsi in giudizio a mezzo del proprio personale interno e non con avvocati del libero foro.

 

Già da una precedente ordinanza collegiale del 23/03/2017, sempre della I° sezione della CTP di Napoli, si enunciava che: “letti gli artt 1, com 2, e 11 com 1 e 2 Dlgs 546/92 … rilevato che l’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. si è costituita in giudizio mediante un procuratore, assegna il termine perentorio di 30 gg dalla notifica della presente ordinanza per la diretta costituzione in giudizio a mezzo propri funzionari…”.

In realtà, la CTP di Napoli ha di fatto messo in pratica quanto letteralmente sancito dall’art. 11 del d.lgs. 546/92 in materia di processo tributario perché è proprio la legge a stabilirne il divieto per l’esattore di avvalersi di liberi professionisti nella difesa per le cause contro i contribuenti successive al 1° gennaio 2016.

Infatti, l’art. 11 sopra citato, al comma 2, dispone   che  «l’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata».

 

Dunque, la posizione processuale del concessionario è del tutto parificata a quella dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che lo stesso non può più avvalersi della costituzione a mezzo di un avvocato esterno.

Tutto ciò trova conferma, a maggior ragione, dal 1° luglio 2017 con il passaggio di consegne da Equitalia Spa al nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, per il quale valgono le stesse regole dettate in precedenza per gli enti impositori.

 

Ne consegue che il contribuente, in caso di costituzione irregolare da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, potrà far valere l’inutilizzabilità delle difese di quest’ultima e, quindi, la mancanza di contestazioni alle eccezioni da lui sollevate.

Infatti, anche nelle cause contro il Fisco come in quelle civili, vale il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 cpc: in pratica tutte le deduzioni mosse da una parte nei confronti dell’altra che non trovano nella difesa dell’avversario una valida risposta e prova contraria si considerano come “non contestate” ossia fondate e il giudice è tenuto a fondare su di esse la sua decisione.

Per rendere tutto più chiaro, immaginiamo, ad esempio, che un contribuente impugni una cartella esattoriale sostenendo di aver già pagato una parte della somma richiestagli dal Fisco. In caso di mancata contestazione oppure di costituzione irregolare (per esempio perché avvenuta per il tramite di avvocati esterni) il giudice potrebbe ritenere fondata l’eccezione di “avvenuto pagamento”.

Il medesimo principio vale dunque anche nel caso di costituzione irregolare di una delle parti.

Principio che ne consegue per i giudici di Napoli, dunque, è che la costituzione in giudizio dell’esattore, effettuata per il tramite di un professionista esterno invece che con un funzionario interno dell’ente, è illegittima e determina l’inammissibilità delle difese oltre che della  documentazione difensiva prodotta.

 

Giovanna Piri

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

link: https://www.giornaledellepmi.it/il-concessionario-non-puo-difendersi-con-avvocati-esterni/