{"id":1161,"date":"2012-01-21T16:54:09","date_gmt":"2012-01-21T15:54:09","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1161"},"modified":"2013-03-08T16:56:29","modified_gmt":"2013-03-08T15:56:29","slug":"equitalia-deve-produrre-in-giudizio-le-cartelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/2012\/01\/21\/equitalia-deve-produrre-in-giudizio-le-cartelle\/","title":{"rendered":"Equitalia deve produrre in giudizio le cartelle"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>VERONA SETTE del 21.01.12 &#8211;<\/strong><\/em><\/p>\n<p>In questi giorni si \u00e8 fatto un gran parlare dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali e dell\u2019onere del concessionario della riscossione di provare la correttezza del suo operato (si veda http:\/\/www.nocensura.com\/2012\/01\/esclusivo-multe-e-notifiche-via.html).<!--more--><\/p>\n<p>Inoltre, in giro per il web (social network, blog e siti vari) ma anche su vari giornali sono emerse informazioni contrastanti in merito alla legittimit\u00e0 o meno della notifica delle cartelle (per posta o a mano).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che si \u00e8 cercato invece di far comprendere nei giorni scorsi a tutti i contribuenti \u00e8 che, indipendentemente dalle modalit\u00e0 di notifica delle cartelle, la questione pi\u00f9 importante riguarda sicuramente che cosa il concessionario \u00e8 tenuto a fare per provare la correttezza delle operazioni di notifica.<\/p>\n<p>In pratica, se il contribuente si rivolge al giudice per chiedere l&#8217;annullamento delle cartelle perch\u00e9 ritiene che non gli siano mai state notificate (tipico il caso del contribuente che si accorge di un debito tributario attraverso un&#8217;ipoteca iscritta da Equitalia sui suoi immobili, oppure quando riceve un fermo auto per una cartella mai pervenuta) cosa \u00e8 tenuto a fare il concessionario?<\/p>\n<p>Ebbene, come chiarito dalle sentenze gi\u00e0 citate nell&#8217;articolo sopra indicato, Equitalia deve produrre non solo la relata di notifica (in caso di consegna a mano) o la ricevuta di ritorno (in caso di notifica a mezzo posta) ma \u00e8 tenuta a produrre anche copia della cartella esattoriale.<\/p>\n<p>In merito, si segnala una ulteriore recente sentenza della Commissione Tributaria di Parma (sent. CTP di Parma n.15\/07\/10, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it &#8211; sezione Documenti), la quale, oltre ad annullare delle intimazioni di pagamento per difetto di motivazione, chiarisce che &#8220;Del resto, anche volendo attribuire &#8230; un&#8217;efficacia sanante dell&#8217;originario vizio di motivazione dell&#8217;atto impositivo &#8230; non pare che l&#8217;ente convenuto abbia assolto nemmeno sotto questo profilo all&#8217;onere probatorio sullo stesso incombente non risultando allegate, alla memoria di costituzione, le cartelle di pagamento da cui traggono origine gli atti impugnati&#8221;.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2, d&#8217;altronde, viene espressamente indicato anche dallo stesso legislatore nell&#8217;art. 26, comma 4, del DPR n.602\/73.<\/p>\n<p>Ci si augura, dunque, che anche questo breve intervento possa contribuire a rendere ogni contribuente pi\u00f9 consapevole dei propri diritti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VERONA SETTE del 21.01.12 &#8211; In questi giorni si \u00e8 fatto un gran parlare dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali e dell\u2019onere del concessionario della riscossione di provare la correttezza del suo operato (si veda http:\/\/www.nocensura.com\/2012\/01\/esclusivo-multe-e-notifiche-via.html).<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1161"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1161\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}