{"id":1171,"date":"2011-12-23T17:01:06","date_gmt":"2011-12-23T16:01:06","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1171"},"modified":"2013-03-08T17:02:45","modified_gmt":"2013-03-08T16:02:45","slug":"ipoteca-nulla-se-equitalia-non-produce-la-cartella","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/2011\/12\/23\/ipoteca-nulla-se-equitalia-non-produce-la-cartella\/","title":{"rendered":"Ipoteca nulla se equitalia non produce la cartella"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>VERONA SETTE DEL 23.12.11 &#8211;<\/strong><\/em><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione ipotecaria \u00e8 illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l\u2019esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.<!--more--><\/p>\n<p>Sono queste le conclusioni a cui \u00e8 giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75\/26\/11; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it \u2013 Sez. Documenti), secondo la quale il concessionario e l\u2019ente impositore \u201csi riferiscono alla definitivit\u00e0 di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitivit\u00e0 nei riguardi del ricorrente\u201d.<\/p>\n<p>In pratica, i giudici evidenziano l\u2019onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l\u2019iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.<\/p>\n<p>Solo in questo modo il concessionario pu\u00f2 contrastare l\u2019eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il pi\u00f9 delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall\u2019altra non prova assolutamente il contenuto dell\u2019atto stesso.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui \u00e8 bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40\/01\/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82\/21\/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559\/10 (tutte visibili su www.studiolegalesances.it \u2013 Sez. Documenti).<\/p>\n<p>In particolare, quest\u2019ultima sentenza chiarisce espressamente che \u201cl\u2019Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l\u2019obbligo di produrre l\u2019atto a cui si \u00e8 fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)\u201d ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che \u201cE\u2019 come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l\u2019obbligo di esibire il titolo\u201d.<\/p>\n<p>Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che \u201cTanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino\/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VERONA SETTE DEL 23.12.11 &#8211; L\u2019iscrizione ipotecaria \u00e8 illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. 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