{"id":1180,"date":"2011-12-03T17:11:01","date_gmt":"2011-12-03T16:11:01","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1180"},"modified":"2015-09-10T10:43:51","modified_gmt":"2015-09-10T08:43:51","slug":"sottrazione-fraudolenta-di-beni-al-fisco-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/2011\/12\/03\/sottrazione-fraudolenta-di-beni-al-fisco-novita\/","title":{"rendered":"Sottrazione fraudolenta di beni al fisco: novit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p><em><strong>VERONA SETTE del 3.12.11 &#8211;<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte* (previsto dall\u2019art.11 del Dlgs n.74\/2000, con pene che vanno da sei mesi a quattro anni di reclusione) si configura anche nel caso in cui il contribuente sia riuscito a far annullare dal giudice le cartelle di pagamento emesse a suo carico.<!--more--><\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n. 36290 del 6 ottobre 2011, liberamente visibile all\u2019interno del gruppo di Facebook \u201cS.O.S. FISCO\u201d), la quale chiarisce che la predetta fattispecie delittuosa \u201ccostituisce reato di pericolo e non pi\u00f9 di danno e l\u2019esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma \u00e8 prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, \u00e8 sufficiente la semplice idoneit\u00e0 della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione\u201d.<\/p>\n<p>Secondo la Cassazione, dunque, il giudice penale \u00e8 tenuto ad analizzare attentamente il comportamento del contribuente, in quanto la fattispecie delittuosa della \u201csottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte\u201d presenta presupposti nettamente diversi rispetto al passato. Viene evidenziato, infatti, che l\u2019attuale tipologia di reato introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, \u00e8 molto diversa rispetto alla precedente norma, oggi ormai abrogata, prevista dall\u2019art. 97 del D.P.R. n. 602 del 1973.<\/p>\n<p>La nuova fattispecie, infatti, da un lato non richiede che l\u2019amministrazione tributaria abbia gi\u00e0 compiuto un\u2019attivit\u00e0 di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall\u2019altro, non richiede neanche (diversamente dalla precedente norma) la sussistenza di una procedura di riscossione in atto nei confronti del contribuente.<br \/>Alla luce di tali chiarimenti, pertanto, sar\u00e0 onere del contribuente valutare con molta attenzione l\u2019opportunit\u00e0 o meno di compiere eventuali operazioni sul suo patrimonio.<\/p>\n<p>* art 11 del DLgs n.74\/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). <br \/>\u201c1. \u00c8 punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l&#8217;ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi \u00e8 superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.<br \/>2. \u00c8 punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per s\u00e9 o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l&#8217;ammontare di cui al periodo precedente e superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni\u201d.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VERONA SETTE del 3.12.11 &#8211; Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte* (previsto dall\u2019art.11 del Dlgs n.74\/2000, con pene che vanno da sei mesi a quattro anni di reclusione) si configura anche nel caso in cui il contribuente sia riuscito a far annullare dal giudice le cartelle di pagamento emesse a suo carico.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1180"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1180\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}