{"id":1184,"date":"2012-09-15T17:13:40","date_gmt":"2012-09-15T15:13:40","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1184"},"modified":"2013-03-21T18:45:16","modified_gmt":"2013-03-21T17:45:16","slug":"il-giudice-compensa-i-crediti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/2012\/09\/15\/il-giudice-compensa-i-crediti\/","title":{"rendered":"Il Giudice compensa i crediti"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>da Verona sette del 15.09.12<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Se il contribuente che riceve una cartella esattoriale ha dei crediti nei confronti dell\u2019Erario pu\u00f2 chiedere al giudice di provvedere alla compensazione del debito tributario.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trento (sentenza n.81\/01\/12 del 19\/06\/2012), la quale chiarisce che \u00e8 possibile per il contribuente compensare debiti\/crediti tributari, come previsto dall\u2019art. 8, comma 1, della legge n.212\/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), pur in assenza di regolamenti in materia.<br \/>\n<!--more-->In merito alla richiesta del contribuente, infatti, l\u2019Agenzia delle Entrate sosteneva nel corso del giudizio come in assenza di regolamentazione sul tema non potesse essere riconosciuta la compensazione del debito tributario.<br \/>\nIl contribuente, pertanto, sarebbe stato costretto innanzitutto a pagare l\u2019importo richiesto nella cartella e successivamente a richiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.<\/p>\n<p>Secondo i giudici di Trento, invece, \u201cNegare \u2026 al contribuente un diritto riconosciutogli dalla legge sol perch\u00e9, a distanza di circa dodici anni, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze non ha ancora ritenuto di emanare i regolamenti di esecuzione, significherebbe sovvertire il principio della gerarchia delle fonti e privilegiare un regolamento al posto della legge. Non solo, ma, significherebbe anche, ledere i principi costituzionali della riserva di legge (art. 23 Cost.) e della capacit\u00e0 contributiva (art. 53 Cost.), posto che, ove si dovesse ritenere che l&#8217;operativit\u00e0 della compensazione sia condizionata dai regolamenti amministrativi, si verrebbe a ritenere che la disciplina della compensazione sarebbe rimessa non alla legge, ma a regolamenti, cio\u00e8 ad atti amministrativi\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, sempre nella medesima sentenza i giudici chiariscono che \u201cse il contribuente \u00e8 chiamato a versare somme pur dovute, ma in presenza di un suo credito nei confronti dell&#8217;Ente impositore, il contribuente medesimo viene a sopportare, anche se solo in via temporanea, un onere economico superiore a quello richiesto dalle leggi d&#8217;imposta. Se l&#8217;Erario continua ad incassare, pur essendo debitore nei confronti del privato, si viene a trovare nella disponibilit\u00e0 di somme che, in realt\u00e0, non gli sono dovute, con evidente lesione anche del principio di capacit\u00e0 contributiva. Tale anomala situazione verrebbe poi sanata all&#8217;atto del rimborso ma, sino a quando la restituzione non \u00e8 compiuta, non sembra potersi negare la violazione del principio costituzionale soprarichiamato\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che tale sentenza costituisce un primo vero passo verso il riconoscimento di uno dei diritti fondamentali del contribuente (chiunque fosse interessato alla predetta sentenza pu\u00f2 richiederla via mail all\u2019indirizzo info@studiolegalesances.it).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da Verona sette del 15.09.12 Se il contribuente che riceve una cartella esattoriale ha dei crediti nei confronti dell\u2019Erario pu\u00f2 chiedere al giudice di provvedere alla compensazione del debito tributario. 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