{"id":1911,"date":"2013-08-12T17:08:00","date_gmt":"2013-08-12T15:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1911"},"modified":"2013-08-12T17:26:09","modified_gmt":"2013-08-12T15:26:09","slug":"la-notifica-al-solo-portinaio-non-basta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/2013\/08\/12\/la-notifica-al-solo-portinaio-non-basta\/","title":{"rendered":"La notifica al solo portinaio non basta"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><em><strong style=\"text-align: left;\">da Verona Sette del 6 luglio 2013<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Gli atti tributari \u2013sia che si tratti di accertamenti fiscali che di cartelle esattoriali\u2013 devono raggiungere necessariamente il destinatario altrimenti sono nulli.<\/p>\n<p>A queste conclusioni \u00e8 giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in una recente pronuncia ha annullato una serie di cartelle esattoriali poich\u00e9 consegnate solamente dal portinaio senza il successivo avviso del contribuente (Sent. CTP di Roma n.231\/51\/13 liberamente visibile su <a href=\"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/\">www.studiolegalesances.it<\/a> \u2013 Sez. Documenti).<\/p>\n<p>Secondo i giudici della Commissione, infatti, la cartella consegnata in questo modo \u00e8 da annullare \u201c<i>\u2026<b>in quanto \u00e8 stata notificata non personalmente ma a persona diversa dal ricorrente<\/b> \u2026 sotto il vigore dell\u2019art. 37, comma 27, lett. a) del DL 4 luglio 2006 n.223 (cd. Decreto Bersani) in vigore dal 4 luglio 2006 che espressamente prevede che <b><span style=\"text-decoration: underline;\">qualora il consegnatario dell\u2019atto sia persona diversa dal destinatario il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo d\u00e0 notizia dell\u2019avvenuta notificazione dell\u2019atto a mezzo di lettera raccomandata<\/span>. In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione<\/b><\/i>\u201d.<\/p>\n<p>A seguito della predetta normativa, ne consegue che se il soggetto che riceve l\u2019atto non \u00e8 il destinatario (sia che si tratti del portinaio, di un vicino o di un famigliare) la procedura di notifica non si conclude ma necessit\u00e0 di un successivo avviso che il notificatore deve inviare a mezzo raccomandata al contribuente contenente l\u2019indicazione del soggetto al quale l\u2019atto \u00e8 stato consegnato.<\/p>\n<p>Secondo i giudici, dunque, tale norma ha dato finalmente vigore al cosiddetto principio di \u201c<b><i>EFFETTIVA CONOSCENZA DELL\u2019ATTO TRIBUTARIO<\/i><\/b>\u201d, tra l\u2019altro gi\u00e0 previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, il quale stabilisce che \u201c<i>L\u2019amministrazione finanziaria deve assicurare l\u2019effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati<\/i>\u201d (art. 6 della legge n.212 del 27\/07\/2000).<\/p>\n<p>La finalit\u00e0 della norma, dunque, \u00e8 chiara e pare seguire la logica secondo la quale se da un lato pagare le tasse \u00e8 un dovere di ogni cittadino, dall\u2019altro quest\u2019ultimo ha il diritto di venire sempre a conoscenza delle pretese tributarie nei suoi confronti attraverso una procedura di notifica degli atti mirata.<\/p>\n<p>A sostegno di questo importante cambiamento di mentalit\u00e0, si ritiene utile citare anche la sentenza n.258 del 22\/11\/2012 della Corte Costituzionale, laddove i giudici dichiarano incostituzionali alcune norme riguardanti la notifica delle cartelle in caso di irreperibilit\u00e0 cd \u201crelativa\u201d (ossia quando il contribuente risulta temporaneamente assente dalla propria abitazione, art. 26, comma 3 del DPR 602\/73) poich\u00e9 \u201c<b><i>Tale disciplina, con\u00a0 riferimento\u00a0 alla\u00a0 cartella\u00a0 di\u00a0 pagamento,\u00a0 non\u00a0 assicura, dunque, n\u00e9 l\u2019\u00abeffettiva conoscenza da parte\u00a0 del\u00a0 contribuente\u00bb<\/i><\/b><i>,\u00a0 n\u00e9,\u00a0 quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione \u00abnel\u00a0 luogo\u00a0 di\u00a0 effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in\u00a0 possesso della [\u2026] amministrazione\u00bb finanziaria; finalit\u00e0 queste fissate dal comma\u00a0 1 dell\u2019art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in\u00a0 materia\u00a0 di statuto dei diritti del contribuente)<\/i>\u201d. Anche in questo caso, infatti, le norme non assicuravano la materiale conoscenza delle cartelle esattoriali.<\/p>\n<p>Ci si augura, dunque, che tali sentenze possano finalmente contribuire a realizzare una maggiore correttezza e trasparenza dei rapporti tra Fisco e contribuente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>Avv. Matteo Sances<\/i><\/p>\n<p><i><a title=\"blocked::mailto:info@studiolegalesances.it\" href=\"mailto:info@studiolegalesances.it\">info@studiolegalesances.it<\/a><\/i><\/p>\n<p><i><a title=\"blocked::https:\/\/www.studiolegalesances.it\/\" href=\"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/\">www.studiolegalesances.it<\/a> <\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da Verona Sette del 6 luglio 2013 Gli atti tributari \u2013sia che si tratti di accertamenti fiscali che di cartelle esattoriali\u2013 devono raggiungere necessariamente il destinatario altrimenti sono nulli. 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