{"id":1958,"date":"2013-08-31T10:54:53","date_gmt":"2013-08-31T08:54:53","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1958"},"modified":"2013-12-05T12:56:34","modified_gmt":"2013-12-05T11:56:34","slug":"e-nullo-laccertamento-troppo-veloce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/en\/2013\/08\/31\/e-nullo-laccertamento-troppo-veloce\/","title":{"rendered":"E\u2019 NULLO L\u2019ACCERTAMENTO \u201cTROPPO\u201d VELOCE"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>da &#8220;Verona Sette&#8221; del 31 agosto 2013<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 illegittimo l\u2019accertamento troppo \u201c<i>veloce<\/i>\u201d.<\/p>\n<p><em id=\"__mceDel\"> A tali conclusioni \u00e8 giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con la sentenza n.416\/04\/13 del 24\/05\/2013 (sentenza liberamente visibile su <a href=\"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/\">www.studiolegalesances.it<\/a> \u2013 Sez. Documenti), ha stabilito che \u201c<i>l\u2019art.12, comma 7, della legge n.212 del 27\/07\/2000<\/i> &#8211; ossia lo Statuto dei Diritti del Contribuente &#8211; <i>prevede che, a seguito del rilascio della copia del\u00a0 verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, <span style=\"text-decoration: underline;\">il contribuente pu\u00f2 comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici finanziari \u2026<b> tale termine \u00e8 finalizzato a garantire al contribuente la possibilit\u00e0 di interagire con l\u2019amministrazione prima che questa emetta l\u2019avviso di accertamento e il mancato rispetto del termine determina l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019accertamento<\/b><\/span><\/i>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>I giudici di Lecce, inoltre, nella medesima sentenza riconoscono una portata generale delle predette disposizioni laddove specificano che \u201c<i>\u2026 la regola dettata dalla citata norma con riferimento espresso all\u2019avviso di accertamento vale anche per tutti gli atti ad esso equiparabili, come appunto l\u2019atto di contestazione<\/i>\u201d (il caso in oggetto riguardava, infatti, un atto di contestazione di violazione a seguito di un processo verbale per una presunta mancata emissione di uno scontrino fiscale).<\/p>\n<p>Tale pronuncia assume ancora pi\u00f9 importanza se si considera la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.18184 del 29\/07\/2013, la quale sulla stessa linea ribadisce <span style=\"text-decoration: underline;\">l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019accertamento non rispettoso del termine di sessanta giorni innanzitutto perch\u00e9 in palese contrasto con le norme dello Statuto dei diritti del Contribuente <b>che hanno una forza particolare e non possono essere trascurate<\/b><\/span>.<\/p>\n<p>La Suprema Corte, infatti, chiarisce che \u201c<i>Anche se \u00e8 consolidato il principio secondo il quale alle norme statutarie non pu\u00f2 essere attribuito, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria \u2026 <span style=\"text-decoration: underline;\">tuttavia alla specifica &lt;&lt;clausola rafforzativa&gt;&gt; di autoqualificazione delle disposizioni stesse\u00a0 come <b>attuative delle norme costituzionali richiamate e come principi generali dell\u2019ordinamento tributario non pu\u00f2 non essere attribuito un preciso valore normativo<\/b><\/span><\/i>\u201d.<\/p>\n<p>In pratica, <span style=\"text-decoration: underline;\">le norme dello Statuto assumono una forza particolare poich\u00e9 rappresentano la diretta espressione di principi tutelati dalla Costituzione, come quello di buon andamento e imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione<\/span> (art. 97 Cost.) oppure <span style=\"text-decoration: underline;\">quello di capacit\u00e0 contributiva<\/span> (art. 53 Cost.), e quindi in definitiva costituiscono le fondamenta dello Stato di diritto (si vedano le sentenze Cass. n.24217\/2008, n.3559\/2009, n.25197\/2009, n.6627\/2013).<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, <b><span style=\"text-decoration: underline;\">si ritiene che le Sezioni Unite della Cassazione abbiano voluto riconoscere non solo l\u2019importanza del rispetto dei sessanta giorni per l\u2019emissione dell\u2019accertamento ma anche di tutte quelle altre norme previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente<\/span><\/b> come ad esempio in tema di notifica degli atti tributari (l\u2019art. 6 prevede che \u201c<i>l\u2019amministrazione finanziaria deve assicurare <b>l\u2019effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati<\/b><\/i>\u201d) oppure in merito alla necessaria motivazione degli stessi (art. 7).<\/p>\n<p>D\u2019altronde, chiarisce ancora la Suprema Corte che la \u201csanzione\u201d della invalidit\u00e0 dell\u2019atto a seguito del mancato rispetto dello Statuto \u201c\u2026 <i>pur non espressamente prevista, <b>deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce \u2026 in una divergenza dal modello normativo<\/b> <\/i>(ossia dallo Statuto dei Diritti del Contribuente)<i> <b>di particolare gravit\u00e0, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve<\/b> \u2026<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>Ci si augura, dunque, che questa autorevole pronuncia delle Sezioni Unite possa giustamente portare ad una maggiore autorevolezza dello Statuto dei Diritti del Contribuente, fino ad oggi troppo poco considerato sia dall\u2019Amministrazione finanziaria che dallo stesso legislatore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>Avv. Matteo Sances<\/i><\/p>\n<p><i><a href=\"mailto:info@studiolegalesances.it\">info@studiolegalesances.it<\/a> <\/i><\/p>\n<p><i><a href=\"https:\/\/www.studiolegalesances.it\">www.studiolegalesances.it<\/a> <\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da &#8220;Verona Sette&#8221; del 31 agosto 2013 \u00c8 illegittimo l\u2019accertamento troppo \u201cveloce\u201d. A tali conclusioni \u00e8 giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con la sentenza n.416\/04\/13 del 24\/05\/2013 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it \u2013 Sez. 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