{"id":1095,"date":"2013-02-18T13:01:04","date_gmt":"2013-02-18T12:01:04","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1095"},"modified":"2013-08-12T17:25:09","modified_gmt":"2013-08-12T15:25:09","slug":"opposizione-agli-atti-dellerario-quando-lazione-e-tempestiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/2013\/02\/18\/opposizione-agli-atti-dellerario-quando-lazione-e-tempestiva\/","title":{"rendered":"Opposizione agli atti dell\u2019erario: quando l\u2019azione \u00e8 tempestiva?"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>da Verona Sette del 18 febbraio 2013<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Spetta sempre al contribuente dimostrare la tempestivit\u00e0 dell\u2019opposizione nei confronti degli atti dell\u2019Amministrazione finanziaria, anche laddove questi ultimi non siano stati notificati correttamente. In tali casi, i termini per l\u2019opposizione partono dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza degli atti.<!--more--><\/p>\n<p>A tale soluzione \u00e8 giunta la Suprema Corte che, a chiusura della disputa sorta tra i giudici di primo e quelli di secondo grado, ha individuato con la sentenza n.7.051 del 9\/05\/2012 il dies a quo da cui decorre il termine perentorio per l\u2019opposizione agli atti, facendolo coincidere con il\u00a0 momento della conoscenza di fatto laddove la conoscenza \u201clegale\u201d \u2013 ossia la corretta notifica \u2013 sia venuta meno.<\/p>\n<p>Secondo i giudici della Cassazione, infatti, \u201cin tema di opposizione (nel caso specifico si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ma il discorso vale anche per le opposizioni tributarie) ai fini del decorso del termine perentorio \u2026 per la proposizione dell\u2019opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell\u2019atto coincide con quello in cui l\u2019esistenza di esso \u00e8 resa palese alle parti .. con il momento in cui l\u2019interessato ha avuto conoscenza legale dell\u2019atto \u2026 sia il principio della piena validit\u00e0 della conoscenza di fatto\u201d.<\/p>\n<p>Ovviamente, in quest\u2019ultimo caso il contribuente \u00e8 chiamato a dimostrare in qualsiasi modo il momento esatto in cui \u00e8 venuto a conoscenza dell\u2019atto.<\/p>\n<p>Ad esempio, un contribuente che non abbia ricevuto la cartella (perch\u00e9 notificata presso la precedente residenza) potr\u00e0 venire a conoscenza della stessa attraverso la notifica di un atto successivo (presumibilmente un avviso di ipoteca) oppure casualmente a seguito della richiesta di un estratto di ruolo presso lo sportello del concessionario. In questi casi, dunque, i termini partono da quando il contribuente ha avuto concretamente la possibilit\u00e0 di conoscere il predetto atto.<\/p>\n<p>Lo stesso, ancora, pu\u00f2 accadere quando dalla notifica della cartella il contribuente viene a conoscenza di un precedente avviso di accertamento fiscale emesso dall\u2019Agenzia delle entrate e mai notificato (al fine di comprendere meglio la proponibilit\u00e0 dell\u2019azione in questo caso, si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.8\/21\/11, Pres. Dott. Piercamillo Davigo, liberamente visibile sul sito www.studiolegalesances.it \u2013 sezione Documenti).<\/p>\n<p>Alla luce di queste pronunce, se \u00e8 vero che viene data la possibilit\u00e0 al contribuente di impugnare gli atti per i quali sarebbero diversamente trascorsi i termini, \u00e8 vero anche che una volta scoperto il vizio sar\u00e0 onere del contribuente attivarsi con celerit\u00e0 per opporsi agli atti illegittimi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da Verona Sette del 18 febbraio 2013 Spetta sempre al c.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1095"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}