{"id":1104,"date":"2012-05-01T13:08:23","date_gmt":"2012-05-01T11:08:23","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1104"},"modified":"2013-03-08T16:33:03","modified_gmt":"2013-03-08T15:33:03","slug":"laccertamento-viziato-va-annullato-dallufficio-anche-se-scaduto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/2012\/05\/01\/laccertamento-viziato-va-annullato-dallufficio-anche-se-scaduto\/","title":{"rendered":"L\u2019accertamento \u201cviziato\u201d va annullato dall\u2019ufficio anche se scaduto"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>L&#8217;ECO di Milano di maggio 2012 &#8211;\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Se l\u2019accertamento fiscale contiene degli errori tali da renderlo illegittimo deve essere annullato dall\u2019Amministrazione Finanziaria anche se sono decorsi i termini per fare opposizione.<!--more--><\/p>\n<p>A queste considerazioni \u00e8 giunta nei giorni scorsi la Suprema Corte (sent. Corte di Cassazione n.6283 del 21\/04\/2012), la quale chiarisce che l\u2019agenzia delle entrate deve necessariamente conformarsi ai principi costituzionali di imparzialit\u00e0, correttezza e buona fede della Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>Proprio in riferimento a tali principi, i giudici chiariscono che \u201cE\u2019 evidente che le predette regole impongono alla Pubblica Amministrazione, una volta informata dell\u2019errore in cui \u00e8 incorsa, di compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l\u2019errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato. Non vi \u00e8, dunque, spazio alla mera discrezionalit\u00e0 poich\u00e9 essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell\u2019ARBITRIO, in palese contrasto con l\u2019imparzialit\u00e0, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l\u2019attivit\u00e0 dei funzionari pubblici\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, i giudici chiariscono che tale metodologia va applicata anche nel caso in cui l\u2019agenzia delle entrate si trovi di fronte ad atti divenuti ormai definitivi per decorrenza dei termini (in genere gli avvisi di accertamento diventano definitivi dopo 60 giorni dalla notifica al contribuente).<\/p>\n<p>Nella medesima sentenza, infatti, la Cassazione specifica che \u201cQuesto principio vale anche allorch\u00e8 il contribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento avanti alla Commissione Tributaria \u2026 e quindi sia stato costretto ad affidarsi all\u2019autotutela della P.A.\u201d.<\/p>\n<p>Infine, la sentenza chiarisce anche che non vi sono termini specifici entro il quale l\u2019Amministrazione Finanziaria \u00e8 tenuta a rettificare gli atti illegittimi ma che comunque l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ufficio deve concludersi entro termini \u201cragionevoli\u201d.<\/p>\n<p>In riferimento a quest\u2019ultimo aspetto si rimanda ad un articolo pubblicato in data 5\/11\/2007 su ItaliaOggi dal titolo \u201cMa il silenzio assenso spunta anche in ambito tributario\u201d (articolo liberamente visibile su www.studiolegalesances.it , sezione Pubblicazioni), dove si ritiene, invece, che a seguito di istanza di autotutela l\u2019ufficio sia tenuto a rispondere entro il termine massimo di 90 giorni.<\/p>\n<p>Ci si augura, dunque, che anche quest\u2019ultimo aspetto possa essere definitivamente chiarito e che ogni contribuente possa vedere riconosciute le proprie ragioni entro termini chiari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ECO di Milano di maggio 2012 &#8211;\u00a0 Se l\u2019acce.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1104"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}