{"id":1107,"date":"2012-03-01T15:52:44","date_gmt":"2012-03-01T14:52:44","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1107"},"modified":"2013-03-08T16:33:56","modified_gmt":"2013-03-08T15:33:56","slug":"cartelle-esattoriali-inviate-per-posta-sono-inesistenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/2012\/03\/01\/cartelle-esattoriali-inviate-per-posta-sono-inesistenti\/","title":{"rendered":"Cartelle esattoriali inviate per posta: sono inesistenti"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>L&#8217;ECO di Milano di marzo 2012 &#8211;\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Ennesima pronuncia dei giudici tributari di Lecce in merito alla \u201cgiuridica inesistenza\u201d delle cartelle esattoriali spedite semplicemente per posta da Equitalia.<!--more--><\/p>\n<p>Infatti, una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Sent. CTP di Lecce n.197\/05\/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it \u2013 Sez. Documenti), si allinea ad altre precedenti pronunce emesse sempre dalla stessa Commissione di Lecce (si veda sempre sul sito la sent. CTP di Lecce n.909\/05\/09 e la sent. CTP di Lecce n.436\/02\/10) o da altre Commissioni italiane (ad esempio la Sent. CTR di Milano n.61\/22\/10) secondo le quali risulta addirittura \u201cinesistente\u201d la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l\u2019ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602\/73), ossia:<br \/>\n1) gli Ufficiali della riscossione;<br \/>\n2) gli Agenti della Polizia Municipale;<br \/>\n3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;<br \/>\n4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.<\/p>\n<p>La Commissione Tributaria di Lecce, infatti, ha gi\u00e0 chiarito in precedenti occasioni che la notifica degli atti ad opera del concessionario della riscossione non pu\u00f2 essere simile a quella dell\u2019Agenzia delle Entrate, dove invece \u00e8 ammesso l\u2019invio \u201cdiretto\u201d (ossia senza intermediari) dei propri atti per posta.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 deriva dal fatto che per l\u2019Amministrazione finanziaria si applica la legge n.890\/82 (intitolata \u201cNotificazione degli atti a mezzo posta \u2026\u201d).<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019art. 14 della predetta legge prevede \u201cla notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta DIRETTAMENTE dagli uffici finanziari\u201d.<\/p>\n<p>Detta previsione, per\u00f2, \u00e8 chiaramente riservata agli uffici che esercitano potest\u00e0 impositiva, con esclusione degli agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.<\/p>\n<p>Inoltre, occorre evidenziare che mentre con l\u2019originario testo dell\u2019art. 26 del DPR n. 602\/73, comma 1, (disposizione relativa alla notifica delle cartelle) era stabilito che la notificazione potesse essere eseguita \u201canche mediante invio, da parte dell\u2019esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento\u201d (articolo in vigore dal 1\/01\/1974 al 30\/06\/1999) la disposizione \u00e8 sensibilmente variata con l\u2019avvento della riforma della riscossione mediante ruolo (ossia con l\u2019introduzione del Dlgs n.46\/99 e del Dlgs n.112\/99).<\/p>\n<p>L\u2019attuale articolo 26, come appunto sostituito dall\u2019art. 12 del Dlgs n.46\/99, ora dispone che \u201cla cartella \u00e8 notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica pu\u00f2 essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento\u201d.<\/p>\n<p>Disposizione quest\u2019ultima che, a differenza della formulazione precedente, non contempla l\u2019espressione \u201cDA PARTE DELL\u2019ESATTORE\u201d che \u00e8 invece sostanzialmente rimasta nell\u2019art. 14 della legge n.890\/82 laddove viene concesso agli uffici finanziari il potere di notificare \u201ca mezzo posta direttamente\u201d gli atti di loro spettanza.<\/p>\n<p>Tale differenza deriva da una precisa scelta del legislatore, il quale ha previsto la possibilit\u00e0 che il funzionario pubblico (e quindi solo l\u2019Amministrazione finanziaria) possa sostituire l\u2019organo della notificazione in virt\u00f9 della sua particolare qualit\u00e0.<\/p>\n<p>Ben diverso \u00e8 invece il discorso per il concessionario, in quanto trattasi di societ\u00e0 commerciale di diritto privato. A riprova di ci\u00f2, infatti, l\u2019art. 26 del DPR n.602\/73, nella vigente formulazione, esordisce affidando a soggetti specifici la funzione della notificazione delle cartelle, in primo luogo agli ufficiali della riscossione.<\/p>\n<p>Proprio per tale motivo, i giudici di Lecce nella sentenza in oggetto chiariscono che la cartella inviata per posta \u00e8 illegittima poich\u00e9 \u201c\u2026 l\u2019art. 26 \u2026 nella formulazione successiva alla riforma della riscossione mediante ruolo (DLgs 46\/99 e Dlgs 112\/99) ha riservato agli uffici che esercitano potest\u00e0 impositiva (e quindi solo all\u2019Agenzia delle Entrate) la possibilit\u00e0 di notificare avvisi e altri atti anche a mezzo posta \u2026\u201d (sent. CTP di Lecce n.197\/05\/11).<\/p>\n<p>Pertanto, qualora dovesse risultare \u2013 come nel caso in oggetto \u2013 l\u2019invio delle cartelle per posta direttamente da parte del concessionario (attraverso suoi dipendenti sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge) gli atti sono da ritenersi INESISTENTI.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 dunque onere del Concessionario della riscossione produrre in giudizio oltre alla ricevuta di ritorno della raccomandata anche la cartella di pagamento e la relativa relata di notifica debitamente compilata.<\/p>\n<p>Solo in questo modo egli potr\u00e0 provare al contribuente la corretta notifica (attraverso, dunque, la relata di notifica insieme alla raccomandata) e il corretto contenuto della pretesa creditoria (con la produzione in giudizio della cartella).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ECO di Milano di marzo 2012 &#8211;\u00a0 Ennesima p.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1107"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}