{"id":1142,"date":"2012-03-31T16:40:59","date_gmt":"2012-03-31T14:40:59","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=1142"},"modified":"2013-03-08T16:42:34","modified_gmt":"2013-03-08T15:42:34","slug":"laccertamento-fiscale-deve-essere-motivato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/2012\/03\/31\/laccertamento-fiscale-deve-essere-motivato\/","title":{"rendered":"L\u2019accertamento fiscale deve essere motivato"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>VERONA SETTE del 31.03.12 &#8211;<\/strong> <\/em><\/p>\n<p>\u00c8 nullo l\u2019accertamento che non tiene conto delle osservazioni del contribuente a seguito di verifica fiscale.<\/p>\n<p><!--more-->A chiarirlo \u00e8 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (Sent. CTP di Reggio Emilia n.10\/04\/12), secondo la quale il contribuente ha diritto nei sessanta giorni dalla notifica del Processo Verbale di Constatazione \u2013 ossia del verbale che riassume le operazioni effettuate dai verificatori e riporta i rilievi mossi al contribuente \u2013 di presentare le proprie osservazioni, cos\u00ec come previsto dallo Statuto del Contribuente (articolo 12, comma 7, della Legge n.212\/2000).<\/p>\n<p>Inoltre, sempre secondo i giudici di Reggio Emilia, l\u2019Ufficio dell\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 tenuto a considerare le osservazioni del contribuente nella motivazione dell\u2019avviso di accertamento.<\/p>\n<p>Diversamente l\u2019atto \u00e8 nullo poich\u00e9 in contrasto sia con il predetto Statuto del Contribuente e sia con le disposizioni previste dagli articoli 42 del DPR 600\/73 e 56 del DPR 633\/72 (le quali prevedono espressamente l\u2019obbligo di motivazione).<\/p>\n<p>I giudici, in particolare, chiariscono che il fisco aveva l\u2019onere di dimostrare di \u201caver valutato le osservazioni e motivare in tal senso gli avvisi di accertamento: non lo ha fatto e a ci\u00f2 consegue la nullit\u00e0 degli atti\u201d.<\/p>\n<p>Infine, si tiene ad evidenziare che tale onere di motivazione non riguarda solamente l\u2019Agenzia delle Entrate ma anche il concessionario della riscossione.<\/p>\n<p>Si ricorda, infatti, una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano gi\u00e0 commentata nei mesi scorsi (Sent. CTP di Milano n.177\/22\/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it \u2013 Sez. Documenti), la quale, allineandosi ad altre precedenti sentenze (si ricorda ad esempio la sentenza CTR Puglia n.85\/09\/11), dichiara la palese illegittimit\u00e0 di quegli atti tributari privi dei requisiti minimi di trasparenza volti a far comprendere la natura della pretesa e l\u2019operato dell\u2019Ufficio.<\/p>\n<p>Proprio in merito alla cartella esattoriale opposta dal contribuente, i giudici della Commissione chiariscono che \u201c\u00e8 completamente priva di motivazione, non \u00e8 indicato neppure che il ruolo sarebbe conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, si rileva che \u201cfondata \u00e8 dunque l\u2019eccezione del ricorrente perch\u00e9 al medesimo non \u00e8 consentito di capire come l\u2019ufficio abbia operato. Non vi \u00e8 dunque trasparenza dell\u2019operato dell\u2019Ufficio in violazione del diritto di difesa del contribuente. Ne segue che gli importi iscritti al ruolo potrebbero essere probabili ma non anche certi e dovuti\u2026\u201d.<\/p>\n<p>I giudici meneghini, pertanto, concludono riportandosi alla sentenza della Suprema Corte n.18415 del 16\/09\/2005, la quale anch\u2019essa sancisce l\u2019illegittimit\u00e0 della cartella esattoriale \u201cmuta\u201d, ossia che non permette al contribuente di comprendere l\u2019operato dell\u2019Ufficio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VERONA SETTE del 31.03.12 &#8211; \u00c8 nullo l\u2019accertament.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1142"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}