{"id":3728,"date":"2020-06-16T17:00:47","date_gmt":"2020-06-16T15:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalesances.it\/?p=3728"},"modified":"2020-06-16T17:01:28","modified_gmt":"2020-06-16T15:01:28","slug":"e-inesistente-la-notifica-al-familiare-non-convivente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/2020\/06\/16\/e-inesistente-la-notifica-al-familiare-non-convivente\/","title":{"rendered":"\u6ca1\u6709\u901a\u77e5\u7ed9\u975e\u540c\u5c45\u5bb6\u5ead\u6210\u5458"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>da &#8220;Giornaledellepmi&#8221; del 21\/04\/2020<\/strong>\u00a0<\/em> &#8211; Di recente la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli ha ribadito un importante principio in tema di notifica degli atti esattoriali da parte del concessionario, offrendo cos\u00ec una\u00a0<i>chance\u00a0<\/i>di difesa per il contribuente.<\/p>\n<p>Con la\u00a0<b>sentenza n. 24\/2\/2020<\/b>\u00a0depositata il 17.02.2020 (sentenza liberamente visibile su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiolegalesances.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=http:\/\/www.studiolegalesances.it&amp;source=gmail&amp;ust=1587489781840000&amp;usg=AFQjCNHeRLpCiuMTKyE_5IUM0u921lR6OQ\">www.studiolegalesances.it<\/a>\u00a0\u2013 sez. Documenti) i giudici piemontesi, richiamandosi a una precedente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, hanno affermato che\u00a0<i>\u201c<b>non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell\u2019atto, dovendo invece trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cio\u00e8 a lui legata da un rapporto di convivenza<\/b>\u00a0che, per la costanza di quotidiani contatti da affidamento che l\u2019atto sia portato a sua conoscenza\u201d<\/i>\u00a0(cfr. Cass. Civ. nr. 10543\/2019).<\/p>\n<p>Oltre ad aver ribadito tale principio, i giudici hanno provveduto anche a condannare l\u2019Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.<\/p>\n<p>La vicenda in esame \u00e8 sorta a seguito della notifica di un atto di pignoramento nei confronti di un contribuente in qualit\u00e0 di legale rappresentante di un\u2019associazione, il quale solo in quell\u2019occasione veniva a conoscenza di alcune cartelle esattoriali mai ricevute.<\/p>\n<p>I difensori dell\u2019associazione, ossia la\u00a0<b><i>Dott.ssa Donatella Dragone<\/i><\/b>\u00a0e l\u2019<b><i>Avv. Matteo Sances<\/i><\/b>, contestavano la validit\u00e0 della notifica delle cartelle poich\u00e9 in due occasioni differenti e in assenza del destinatario erano state consegnate dal messo notificatore presso la sede dell\u2019associazione a persona qualificatasi come \u201cconvivente\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, per la validit\u00e0 della notifica, occorre evidenziare come la semplice dichiarazione fatta dal consegnatario dell\u2019atto (ovvero colui che fisicamente lo riceve) circa il suo presunto rapporto di parentela e\/o di convivenza con il destinatario,\u00a0<b><u>non rende valida la notifica<\/u><\/b>\u00a0dal momento che le dichiarazioni rese dal consegnatario non provano la loro veridicit\u00e0.<\/p>\n<p>La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che le dichiarazioni fatte dal consegnatario all\u2019agente notificatore e riportate nella relata di notifica \u2013 ad esempio: \u201cfamiliare convivente\u201d \u2013 possano essere superate mediante una semplice prova che attesti come, tra i due soggetti, non vi sia alcun rapporto di stabile convivenza.<\/p>\n<p>Ed infatti, la semplice dichiarazione resa dal firmatario dell\u2019atto all\u2019agente notificatore circa il presunto rapporto di familiarit\u00e0\u00a0<b>non si ritiene sufficiente<\/b>; questa presunzione, infatti, pu\u00f2 essere vinta mediante l\u2019esibizione del certificato storico di residenza (e\/o dello stato di famiglia) dal quale si evinca chiaramente come tra il destinatario assente ed il consegnatario, in verit\u00e0, non sussista alcun stretto rapporto di convivenza.<\/p>\n<p>In questa vicenda, difatti, il Presidente dell\u2019associazione aveva dato ampia dimostrazione di come egli vivesse da solo e non avesse, quindi, alcun rapporto di convivenza con la persona che aveva ricevuto la notifica in suo luogo.<\/p>\n<p>Per tali ragioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli ha accolto \u201c<i>i ricorsi in quanto ritiene che le cartelle non sono state notificate correttamente<\/i>\u201d, poich\u00e9 la notifica era stata eseguita nei confronti di un soggetto che non aveva alcun rapporto di convivenza stabile con il destinatario dell\u2019atto, non potendo garantire pertanto che le cartelle di pagamento fossero giunte a conoscenza del contribuente destinatario.<\/p>\n<p>In ultima analisi, inoltre, la notifica risultava invalida anche in relazione ad un altro aspetto:\u00a0<u>occorre evidenziare, infatti, come la notifica di un atto effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario, imponga una serie di adempimenti ulteriori affinch\u00e9 sia garantita\u00a0<b>l\u2019effettiva conoscenza dell\u2019atto al suo destinatario<\/b><\/u>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 60 del D.P.R. n.600 del 1973, infatti, prevede che se il consegnatario non \u00e8 il reale destinatario dell\u2019atto, l\u2019agente notificatore \u00e8 tenuto per legge ad inviare a quest\u2019ultimo una seconda lettera raccomandata, con la quale d\u00e0 notizia di aver effettuato la notificazione dell\u2019atto a una persona diversa.<\/p>\n<p>Circostanza, questa, che non si era verificata nel caso oggetto della sentenza e che, unitamente al primo motivo, ha indotto i giudici tributari a ritenere invalida la procedura di notificazione della cartella.<\/p>\n<p><b><i><span lang=\"SV\">Dott. Stefano Cazzato<br \/>\n<\/span><\/i><\/b><span lang=\"SV\"><a href=\"http:\/\/www.centrostudisances.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=http:\/\/www.centrostudisances.it&amp;source=gmail&amp;ust=1587489781840000&amp;usg=AFQjCNEoyWfwxiE5PI-ylBqONYX-ofBoUg\">www.centrostudisances.it<\/a><\/span><\/p>\n<p>link: <a href=\"https:\/\/www.giornaledellepmi.it\/e-inesistente-la-notifica-al-familiare-non-convivente\/\">https:\/\/www.giornaledellepmi.it\/e-inesistente-la-notifica-al-familiare-non-convivente\/<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da &#8220;Giornaledellepmi&#8221; del 21\/04\/2020\u00a0 &#038;#821.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[397,398],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3728"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3728"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3728\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3728"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3728"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalesances.it\/zh\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}