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PRESCRIZIONE CONTRIBUTI IN 5 ANNI: DOPO LA CASSAZIONE ECCO I TRIBUNALI

da “Affaritaliani.it” del 11/02/2017 – I contributi Inps e Inail sono soggetti a prescrizione quinquennale. Ma non solo. Anche in caso di cartella di pagamento per crediti INPS o INAIL non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c., poiché tale norma non si riferisce a qualsiasi pretesa ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato.

Ciò è quanto sancito da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. n.23397\2016 del 17.11.2016) il cui principio è stato avvallato dal Tribunale di Busto Arsizio -Sezione lavoro, il quale, proprio richiamando la Suprema Corte, ha recentissimamente dichiarato la nullità  delle pretese dell’INPS poiché prescritte in cinque anni (Tribunale Ordinario di Busto Arsizio/ Sezione Lavoro, sentenza n.53 del 6/02/2017, Giudice Dott.ssa Franca MOLINARI, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – Sezione Documenti).

In particolare, il caso di specie aveva ad oggetto varie cartelle esattoriali per contributi previdenziali, le quali anche se ritualmente notificate, si riferivano a crediti relativi agli anni dal 2002 al 2010. A nulla è valsa, quindi, la posizione dell’INPS e di Equitalia che sostenevano come con la notifica della cartella esattoriale i termini di prescrizione fossero mutati da quinquennali a decennali.

Il Tribunale di Busto Arsizio, infatti, ha testualmente affermato cheNon si verifica .. la conversione del termine di prescrizione da breve (5 anni ex art3, commi 9 e 10, L.335/95) a ordinario (decennale ez art 2953 c.c.). L’art 2953 c.c., infatti, si applica  solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella esattoriale (così come l’avviso di addebito ..) è un atto amministrativo che non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Ci si augura, dunque, che sia gli enti competenti (Inps e Inail) e sia Equitalia possano finalmente riconoscere questo importante principio e pertanto riconoscere la prescrizione delle pretese senza costringere i contribuenti a lunghe e dispendiose azioni legali.

Avv. Matteo Sances

Dott.ssa Anna Caragli

www.centrostudisances.it

www.studiolegalesances.it

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