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车库交税WASTE

da “Altalex” del 28/09/2016 – Il Box auto non paga la Tarsu solo se il contribuente riesce a dimostrare che il locale non produce rifiuti.

Ciò è quanto emerge da una recentissima sentenza della Suprema Corte, nella quale i giudici sanciscono che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzionipreviste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione … atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17623 del 5 settembre 2016).

In pratica, gli ermellini rilevano che, nel caso in cui sia il contribuente e rilevare l’esenzione della tassa per un determinato locale, ricade sempre su quest’ultimo l’onere di provare al Comune la mancata produzione di rifiuti. Tale principio risulta, tra l’altro, ribadito più volte anche dalla stessa Cassazione nel corso di questi anni (si veda ad esempio la n. 17703/2004, n. 13086/2006, n. 17599/2009 e n. 775/2011).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Suprema Corte si spinge anche nel chiarire il compito dei giudici tributari che, in questi casi, sono tenuti a verificare se il contribuente, carte alla mano, è riuscito realmente a dimostrare nel corso del processo la mancata produzione di rifiuti del locale per cui chiede l’esenzione poiché non può bastare una mera dichiarazione.

D’altronde, chiariscono infine gli ermellini, ciò contrasterebbe anche con i principi indicati dalla legge, la quale esclude di norma dal pagamento le sole aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni ma“salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei <<locali e delle aree>> di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato”.

Avv. Matteo Sances

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link:  http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/08/garage-privato-tassa-sui-rifiuti