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IL REDDITOMETRO PER L’ANNO 2008 E’ NULLO

da “Altalex” del 30 settembre 2013  

Non è raro notare in questi ultimi tempi l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di accertamenti fiscali cosiddetti “Redditometro” a numerosi contribuenti.

L’anomalia presente in questi accertamenti è che l’Agenzia delle Entrate sta rideterminando il reddito dei contribuenti per il 2008 senza valutare se la presunta differenza di reddito tra l’accertato e il dichiarato riguarda anche altri periodi d’imposta.

Spieghiamoci meglio. Per questa tipologia di accertamento fiscale il legislatore ha stabilito che “l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per DUE O PIU’ PERIODI D’IMPOSTA” (dall’art. 38 commi 4, 5 e 6 del DPR n. 600/73).

Ci si rende conto, quindi, come l’operato dell’Amministrazione finanziaria sia palesemente illegittimo e ciò è confermato anche dalla Suprema Corte, la quale in più occasioni ha chiarito che condizione basilare per la legittimità del redditometro per un determinato periodo d’imposta è “ … la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico” (si vedano sent Cass, sez. trib, n. 26541 del 5/11/2008, sent Cass, sez. trib, n. 17200 del 23/07/2009).

Del medesimo avviso, tra l’altro, è sempre stata anche la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007).

In pratica, il ragionamento sotteso è che, a fronte di una disponibilità costante nel tempo di determinati beni, si dovrebbe avere un reddito costante nel tempo del contribuente (ossia per due o più periodi d’imposta). Il problema per l’Agenzia delle Entrate, invece, deriva sostanzialmente dal fatto che l’annualità 2007 non è in sostanza più accertabile (escludendo il caso in cui il contribuente in quell’anno non abbia presentato la dichiarazione dei redditi) mentre il 2009 non è più oggetto di verifica secondo i parametri previsti dal “vecchio” redditometro ma bensì dal nuovo.

Ovviamente, tale inversione di tendenza dell’Amministrazione finanziaria con la presa in considerazione di un solo anno oltre a risultare una violazione di legge si pone anche in pieno contrasto con lo Statuto dei Diritti del Contribuente, il quale prevede che “i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Principio che appare dunque calpestato laddove ci si trova di fronte ad un fisco che cambia senza preavviso le carte in tavola.Per tali motivi l’azione dell’Amministrazione finanziaria rappresenta senza dubbio un grave abuso.

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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