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IL FISCO DEVE CONSIDERARE IL CONTRIBUENTE

da “Il giornale delle PMI” del 05/06/2014 –  È nullo l’accertamento fiscale se il Fisco non spiega perché non accoglie le giustificazioni del contribuente.

A ribadire questi principi è la Suprema Corte che in una recentissima pronuncia ha chiarito come risulti fondamentale, ai fini della legittimità di un accertamento fiscale, la spiegazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei motivi che hanno portato a non considerare le doglianze del contribuente, soprattutto quando si tratta di studi di settore (Ordinanza Corte di Cassazione n.9712 del 6 maggio 2014).

Secondo la Suprema Corte, infatti “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati … ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”.

Tale posizione non può che essere accolta con favore da tutti i contribuenti, in quanto solo in questo modo il confronto tra Fisco e cittadino può avere veramente senso.

Al riguardo, si ritiene sicuramente utile segnalare anche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.1297/03/14 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Anche in questo caso, infatti,  i giudici hanno voluto ricordare all’Ufficio delle entrate che al di là delle questioni formali e di eventuali errori del contribuente ciò che deve sempre e solo contare per poter emettere un accertamento fiscale è la presenza di una maggiore “capacità contributiva”, in aderenza all’art. 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente il quale prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della COLLABORAZIONE e della BUONA FEDE” (art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212).

 

Avv. Matteo Sances

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