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ACCERTAMENTO SUL SOCIO E DISTRIBUZIONE DI UTILI: NOVITA’

da “Giornale delle PMI” del 15/06/2016 – In caso di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati.

In questi casi, dunque, è onere del socio offrire la prova che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti dalla società.

In altre parole, il contribuente è tenuto a fornire la prova dell’inesistenza di maggiori ricavi non dichiarati e conseguentemente a “smontare” la presunzione di utili extrabilancio in favore della società.

Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Suprema Corte (sentenza n.10793 depositata il 25/05/2016 e liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione documenti), la quale aderendo alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità chiarisce che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extra contabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati invece accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno l’eventuale mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili» (Ord. N.17928 del 18/10/2012,Rv.623933;Sez 5, n. 18640 dell’08/07/2008,Rv.605332;Cass.n.16885/03,n.10951/02, n.7174/02).

In particolare, la vicenda trae origine dal ricorso in Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale, accogliendo l’appello proposto dal contribuente, dichiarava l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio per gli anni di imposta 1997, 1998 e 1999 per il maggior reddito derivante da una verifica effettuata nei confronti della società.

Gli ermellini, quindi, hanno ribaltato la pronuncia d’appello e accolto le doglianze del Fisco sottolineando come sia onere del socio provare che tali maggiori ricavi accertati alla società non siano mai stati realmente percepiti.

Alla luce di ciò, risulta di particolare importanza la prova fornita dal contribuente atteso che, purtroppo, è ormai consuetudine il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria che tende a emettere accertamenti nei confronti dei soci subito dopo aver verificato la posizione della società.

Avv. Matteo Sances
Dott.ssa Anna Caragli
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

 

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