da “Il Gallo.it” del 7/12/2016 – Nei giorni scorsi la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto un ricorso di una società difesa dall’avvocato Matteo Sances, annullando una cartella esattoriale di oltre 35mila euro a seguito della mancata risposta di Equitalia a una semplice istanza (clicca-qui per leggere sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce).
“Con la Legge 228/2012”, spiega l’avv. Sances, “è stata introdotta una norma che prevede la possibilità per il contribuente, il quale si ritenga leso da un atto esattoriale, di presentare semplicemente un’istanza a Equitalia indicando i motivi di illegittimità della pretesa”.
La legge continua prevedendo che “il concessionario dopo aver ricevuto l’istanza deve inoltrarla all’ente impositore competente (in questo caso all’agenzia delle entrate di Lecce trattandosi di tributi), il quale ha 220 giorni per rigettare l’istanza e comunicarlo al contribuente; in caso di mancata risposta al contribuente la legge prevede che il debito si annulli di diritto (trattasi tecnicamente di annullamento del debito fiscale per silenzio/assenso dell’ufficio)”.
In questo caso i giudici hanno accertato che Equitalia una volta ricevuta l’istanza non ha provveduto a inoltrarla all’agenzia delle entrate di Lecce facendo così trascorrere i 220 giorni. Equitalia, poi, oltre a far trascorrere i termini agiva esecutivamente nei confronti della società con un pignoramento presso terzi. Accertati i fatti, dunque, i giudici hanno annullato la cartella esattoriale dichiarando che le pretese dell’Erario “sono annullate di diritto”.
“L’importanza di questa sentenza (come anche di quella emessa nei confronti dell’altro contribuente di Lecce lo scorso anno a cui erano state annullate cartelle per oltre 200.000,00 euro)”, conclude l’avvocato leccese, “è che stabilisce il principio che se un contribuente riceve un atto da Equitalia e ritiene che il debito non sia dovuto, può fare una semplice comunicazione al concessionario su carta libera (senza dover necessariamente avviare un’azione legale) e, se l’ente impositore non risponde entro 220 giorni, il debito si annulla di diritto (legge n.228/2012, art. 1, comma da 537 a 540)”.
link: http://www.ilgallo.it/cronaca/annullata-cartella-di-equitalia-da-35mila-euro/