da “Altalex” del 7/06/2017 – Gli accertamenti fiscali sono nulli se il funzionario che ha redatto l’atto risulta privo della delega specifica da parte del dirigente competente.
Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n. 12960 del 23 maggio 2017) secondo la quale “…in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”.
I giudici, dunque, rifacendosi ad altra precedente pronuncia sul tema (Cass. n. 22803/2015) evidenziano come la delega non possa essere priva del nominativo del dirigente delegato “ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (per trasferimento, pensionamento etc) e non potendo essere sostituiti dei soggetti eventualmente subentranti”.
Va da sé, quindi, che la cosiddetta <<delega in bianco>> priva del nominativo del funzionario delegato deve essere considerata sempre nulla, in quanto non consente al contribuente di verificare in maniera agevole i poteri del soggetto che ha emesso l’atto nei suoi confronti.
I giudici, infine, chiariscono come tale vizio di nullità riguardi solo gli avvisi di accertamento e non invece altri atti fiscali come la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mora, ecc.. per i quali, non esiste una sanzione espressa per l’illegittimità della sottoscrizione (diversamente invece dall’avviso di accertamento per il quale, come indicato in precedenza, è prevista tale nullità dall’art. 42 del Dpr 600/73).
Alla luce di ciò, pertanto, ne consegue che per i soli avvisi di accertamento occorre una delega nominativa che specifichi in maniera puntuale i rapporti di fiducia tra delegante e delegato.
Avv. Matteo Sances
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