da “Altalex” del 26/05/2017 – Con la sentenza 23 febbraio 2017, n. 672, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale, Sez. III, di Lecce hanno chiarito che in caso di cancellazione di una società in nome collettivo dal registro delle imprese (art. 2312 cod. civ.), Equitalia può agire nei confronti dei soci per ottenere il pagamento dei debiti fiscali della società solo se emette nei confronti di questi ultimi una nuova cartella di pagamento specificamente intestata a loro.
Equitalia, infatti, non può chiedere ai soci il pagamento dei debiti della società sulla base di precedenti cartelle esattoriali emesse nei riguardi della società cancellata.
Nello specifico, Equitalia aveva notificato ad una contribuente, nella sua qualità di ex socia nonché di ex legale rappresentante di una s.n.c. (estinta per cancellazione volontaria), tre atti esattoriali con i quali veniva richiesto di saldare vecchie cartelle di pagamento emesse nei confronti della predetta società.
A seguito di ciò, la contribuente presentava formale ricorso
Il ricorso veniva accolto dai Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, i quali hanno affermato che «con l’impugnazione … si contesta la legittimità della pretesa in quanto esercitata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente. E la censura coglie nel segno. Con gli atti impugnati, infatti, Equitalia intima il pagamento non ai soci ma alla società, ormai cancellata ed inesistente. L’agente per la riscossione, invece, avrebbe dovuto identificare i soci della società al momento della cancellazione ed emettere una nuova cartella di pagamento per legittimare, ai sensi della richiamata disposizione, la riscossione in danno di questi».
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it