da “BrindisiOggi.it” del 11/10/2017 – Se il concessionario della riscossione notifica la cartella esattoriale a un indirizzo diverso da quello di residenza, l’atto è inesistente.
Ciò è quanto emerso dal Tribunale di Lecce che con recente sentenza ha annullato una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente leccese difeso dall’Avv. Matteo Sances (sentenza n. 3252/2017, Giudice Dott. Pietro Errede, visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
Spiega l’Avv. Sances “la cartella di pagamento è venuta meno a seguito della prova fornita dal mio assistito che la notifica dell’atto esattoriale era stata effettuata presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza. La prova di ciò è stata fornita attraverso la produzione in giudizio di apposito certificato storico di residenza”.
Il giudice leccese, dunque, riportandosi a un’importante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.4095/2014) ha dichiarato “Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario … non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un’ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto”.
Una volta accertato il vizio di notifica, dunque, il giudice non ha potuto fare altro che dichiarare la giuridica inesistenza della cartella e condannare Equitalia al pagamento delle spese processuali.
Avv. Matteo Sances