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LA PEC NON FUNZIONA?IL FISCO MANDA LA CARTELLA IN CAMERA DI COMMERCIO

da “Affaritaliani.it” del 15/12/17 – Se la posta elettronica certificata del contribuente (PEC) risulta piena o scaduta il Fisco può notificare l’accertamento fiscale o la cartella esattoriale direttamente in Camera di Commercio.

Questo è il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con recente sentenza, ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore avverso una cartella di pagamento notificatagli presso la Camera di Commercio (sentenza n.6464/15/2017 depositata in segreteria il 21/11/2017, Presidente Dott. Nino DUCHI, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Secondo i giudici meneghini, infatti, “la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n.68 del 2011, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. … Se l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura…”.

Nel caso in questione, l’allora Equitalia aveva notificato a un imprenditore una cartella esattoriale presso gli uffici della Camera di Commercio di Milano poiché egli era sprovvisto di un valido indirizzo di posta elettronica certificata.

A seguito di ciò, dunque, l’imprenditore impugnava la suddetta cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contestando la debenza delle pretese oltre che la validità della notifica.

Successivamente, si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine previsto dalla legge. A sostegno delle proprie affermazioni, l’agente della riscossione evidenziava come non fosse stato possibile rinvenire, nell’indice INI-PEC, alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido ed attivo. Per tale motivo, quindi, Equitalia si era vista costretta a depositare telematicamente la cartella esattoriale presso gli uffici della Camera di Commercio, a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima (nel rispetto della fattispecie prevista dall’art.60 del D.P.R. n.600/73) e, infine, a darne notizia al contribuente tramite l’invio di apposita raccomandata A/R.

Secondo il concessionario, quindi, la notifica della cartella esattoriale in questione doveva ritenersi perfezionata una volta decorso il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata A/R, con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto presentare ricorso entro 60 giorni da tale data.

I Giudici di primo grado hanno totalmente accolto quanto sostenuto dall’agente della riscossione affermando che “la notifica effettuata ai sensi dell’art.26 del D.P.R. n.602/73 si perfeziona il 10° giorno successivo dalla spedizione della predetta raccomandata…indipendentemente dal buon esito oppure dall’esito negativo della stessa. Conseguentemente la data di notifica della cartella di pagamento de qua risulta essere il 3 ottobre 2016 e il termine di 60 giorni per l’impugnativa della stessa scadeva il 2 dicembre 2016. Risulta invece…come il contribuente abbia notificato il ricorso solo in data 26 gennaio 2017, quindi, ben oltre il termine sopra indicato con conseguente inammissibilità dello stesso per tardività, ex art.21 del D.lgs. n.546 del 1992”.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ne deriva che qualora l’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal contribuente sia INATTIVO, SATURO o SEMPLICEMENTE NON VALIDO, il Fisco può notificare la cartella esattoriale presso la Camera di Commercio competente.

Tale fattispecie trova applicazione nei confronti dei contribuenti soggetti alle notifiche via pec, ossia le imprese individuali, quelle costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti ex lege. Le persone fisiche, invece, possono ricevere la notifica degli atti esattoriali tramite pec solo nel caso in cui siano esse stesse a richiederlo, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco.

Si consiglia, dunque, a tutti i contribuenti/imprenditori di fare molta attenzione allo stato della propria PEC.

Avv. Matteo Sances

Dott. Hiroshi Pisanello

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