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NULLI GLI ATTI DEL FISCO INVIATI PER POSTA MA “FIRMATI DIGITALMENTE”

da “Affaritaliani.it” del 2/03/2018 – E’ giuridicamente inesistente l’avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata, recante la dicitura “firmato digitalmente” ma sprovvisto della firma autografa del Dirigente autorizzato.
Di fatti, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento in forma digitale è valida solo nel caso in cui l’atto venga poi notificato a mezzo pec. Viceversa, se l’avviso di accertamento viene notificato in forma cartacea, tramite raccomandata postale, lo stesso deve essere munito della “firma autografa”, apposta dal funzionario delegato.

E’ questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da una S.r.l. avverso un avviso di accertamento notificatole a mezzo raccomandata e contenente la dicitura “firmato digitalmente” (Sentenza n.55/1/2018, pronunciata il 24.07.2017 e depositata in Segreteria il 15/01/2018, Presidente Dott. Bruno BAZZOTTI, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato, ad una S.r.l., un avviso di accertamento con il quale veniva rideterminato, in capo alla contribuente, un maggior reddito di imposta per l’anno 2011. A seguito di ciò, la società proponeva formale ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, eccependo l’illegittimità dell’avviso di accertamento sopra indicato per una serie di vizi, tra cui l’omessa sottoscrizione del medesimo, in violazione dell’art.42 del D.P.R. n.600/73.
In particolare, la ricorrente evidenziava come l’avviso di accertamento, notificato in forma cartacea tramite raccomandata, fosse privo della firma autografa e contenesse esclusivamente la dicitura “firmato digitalmente”.
I Giudici di primo grado hanno accolto in pieno quanto sostenuto dalla ricorrente, affermando, infatti, che “… da un esame del documento, effettivamente l’atto notificato in forma cartacea reca la stampigliatura “firmato digitalmente” senza recare però alcuna sottoscrizione in originale. Osserva che la possibilità di sostituire la “firma autografa” con una indicazione del nominativo “a stampa” è prevista solo qualora gli atti “siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata”. Nel caso di specie invece si tratta di un atto cartaceo la cui notifica è stata effettuata in via ordinaria che deve necessariamente recare una firma autografa sulla base del disposto di cui all’art.42 del D.P.R. n.600/73. Si osserva che, solo nell’ipotesi in cui la notifica fosse avvenuta via pec, la firma avrebbe potuto essere digitale anche al fine di consentire la verifica della correttezza della sottoscrizione dal ricevente la notifica secondo la predetta formalità. Nel caso di specie invece non vi è alcuna possibilità mancando tutte le chiavi crittografiche. Di conseguenza l’atto in questione risulta NON SOTTOSCRITTO in quanto “firmato digitalmente” senza che ricorrano i requisiti previsti dalla norma per effettuare la firma digitale. … Di conseguenza lo stesso risulta essere giuridicamente inesistente o comunque illegittimo per carenza di sottoscrizione”.
Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che l’avviso di accertamento notificato a mezzo raccomandata deve essere munito della firma autografa apposta dal Dirigente delegato, pena l’inesistenza giuridica del medesimo.
Infine, è opportuno far presente come l’argomento relativo alla firma degli atti esattoriali sia fortemente dibattuto in giurisprudenza, pertanto, il Centro Studi Giuridici Sances, al fine di tutelare al meglio i diritti dei contribuenti, monitorerà la situazione in attesa di ulteriori pronunce da parte dei giudici.
A tal proposito, infatti, è bene rilevare come sempre con maggiore frequenza il contribuente riceva atti dal Fisco tramite posta raccomandata privi della firma autografa prevista dalla legge.

Avv. Matteo Sances
Avv. Hiroshi Pisanello
www.centrostudisances.it
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