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PENA RIDOTTA PER L’IMPRENDITORE CHE CREA LAVORO

da “Giornale dele PMI” del 8/02/2018 – Deve essere applicata la pena nella misura coincidente con il minimo edittale nei confronti di un imprenditore che, pur commettendo il reato di “omesso versamento delle ritenute” (previsto e punito dall’art.10bis del D.lgs. n.74/2000) abbia creato numerosi posti di lavoro grazie alla propria attività imprenditoriale.

E’ questo il principio sancito dalla Suprema Corte che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore avverso una sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, con la quale era stato condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute relative ai dipendenti (Sentenza della Corte di Cassazione n.3658 del 2018 depositata in Cancelleria il 25/01/2018, Presidente Dott. Aldo CAVALLO, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Nel caso in questione, un imprenditore era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “omesso versamento delle ritenute” poiché aveva omesso di versare le ritenute fiscali per complessivi euro 401.740,00.

A seguito di ciò, il contribuente impugnava la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, evidenziando, con il primo motivo di ricorso, come l’omesso versamento delle ritenute fosse dipeso da una grave di crisi di liquidità che aveva colpito l’azienda, alla quale andava aggiunta la mancata riscossione di un credito di oltre 4 milioni di euro. Con il secondo motivo del ricorso, inoltre, l’imprenditore rilevava come la pena inflittagli, seppur irrogata in misura prossima al minimo edittale, fosse comunque eccessiva poiché non teneva conto né dell’età anagrafica dell’imprenditore (ultrasettantenne) né, tanto meno, del fatto che il ricorrente avesse creato, attraverso la propria attività imprenditoriale, numerosi posti di lavoro.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione, (sottolineando come la crisi di liquidità invocata dal contribuente non fosse in grado di scriminare l’omesso versamento delle imposte e come la mancata riscossione di un credito rientri nell’ambito del normale rischio di impresa) hanno accolto il secondo motivo del ricorso, affermando che “a fronte del motivo di appello con cui l’imputato instava per la riduzione della pena in misura coincidente con il minimo edittale invocando…l’intervenuta creazione, quale imprenditore, di numerosi posti di lavoro, la sentenza, limitandosi ad affermare essere la pena già stata ridotta in misura prossima ai minimi edittali (…) ed essere già state concesse le circostanze attenuanti generiche nonché riconosciuti i benefici di legge, ha omesso ogni risposta sul punto…”.

Risulta evidente, dunque, come il forte contributo economico/sociale apportato dall’imprenditore in questi anni sia stato giustamente riconosciuto influendo sulla riduzione della pena.

Avv. Matteo Sances
Dott. Hiroshi Pisanello
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