da “Affaritaliani.it” del 27/04/2018 – I giudici di Lecce hanno chiarito che in caso di cancellazione di una SNC dal registro delle imprese, Equitalia può agire nei confronti dei soci per ottenere il pagamento dei debiti fiscali della società solo se emette una nuova cartella di pagamento specificamente intestata a loro.
Se una società in nome collettivo viene cancellata dal registro imprese i suoi debiti fiscali non possono essere richiesti ai soci laddove il Fisco non emetta prima una nuova cartella nei loro confronti.
Tale principio emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che tra l’altro è stata riconosciuta anche dallo stesso concessionario della riscossione il quale ha deciso di non ricorrere in appello (si veda sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.672/03/17 con attestazione di passaggio in giudicato visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
Spiega infatti l’Avv. Matteo Sances, difensore della contribuente, che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) non ha proposto appello alla sentenza dei giudici di Lecce con la quale viene chiarito che in caso di cancellazione di una società in nome collettivo dal registro delle imprese, Equitalia può agire verso i soci solo se emette nei loro confronti una nuova cartella di pagamento.
Nello specifico, l’allora Equitalia aveva notificato a una contribuente di Racale (LE), nella sua qualità di ex socia nonché ex legale rappresentante di una s.n.c. (estinta per cancellazione volontaria), tre atti esattoriali con i quali veniva richiesto di saldare vecchie cartelle di pagamento emesse nei confronti della predetta società.
A seguito di ciò, la contribuente agiva in giudizio contestando la legittimità degli atti esattoriali.
Il ricorso è stato dunque accolto dai Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, i quali hanno affermato che «con l’impugnazione … si contesta la legittimità della pretesa in quanto esercitata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente. E la censura coglie nel segno. Con gli atti impugnati, infatti, Equitalia intima il pagamento non ai soci ma alla società, ormai cancellata ed inesistente. L’agente per la riscossione, invece, avrebbe dovuto identificare i soci della società al momento della cancellazione ed emettere una nuova cartella di pagamento per legittimare, ai sensi della richiamata disposizione, la riscossione in danno di questi».
Con la rinuncia all’appello, pertanto, il concessionario accetta quanto sancito dai giudici e ammette di non poter chiedere ai soci il pagamento dei debiti della società cancellata.
Nicola Cicchelli