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Consorzi di bonifica: nullo il sollecito che non richiama il piano

da “Giornale delle PMI” del 22/05/2018 – Al contribuente non può essere preclusa la possibilità di verificare la legittimità del calcolo operato dal Consorzio nella liquidazione del contributo richiesto.

E’ sulla base di tale principio che i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Puglia hanno decretato l’illegittimità del sollecito di pagamento emesso per contributi di bonifica privo del necessario richiamo al piano di classifica dei terreni o, quanto meno, degli estremi relativi alla pubblicazione della delibera della Giunta Regionale di approvazione del piano medesimo (sentenza n. 2923/13/2017 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Nel caso di specie, al proprietario di un fondo insistente nell’area del Consorzio perveniva un sollecito di pagamento per i contributi di bonifica.

Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso lamentando il difetto di motivazione per omesso richiamo del piano di classifica ma tale doglianza non veniva accolta dai giudici di primo grado che ritenevano, invec,e sussistente il presupposto impositivo previsto dall’art. 10 del Regio decreto n.215/1933, sottolineando l’effettiva vantaggiosità delle opere svolte dal Consorzio per il solo fatto che il terreno fosse sito nel comprensorio di competenza di quest’ultimo.

Sul punto, tuttavia, è doveroso fornire alcune precisazioni.

Se è vero che l’assoggettamento al potere impositivo di un Consorzio di bonifica per le opere da esso eseguite, ai sensi del R.D. n.215/1933, trova il suo presupposto nella circostanza che un immobile sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere, è altrettanto vero che detto vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene (Cass. civ., Sez. trib., 10/04/2009, n.8770).

L’attività di bonifica in questione non può, inoltre, prescindere dalla previa approvazione di un piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili. Detto piano costituisce lo strumento tecnico-amministrativo mediante il quale il Consorzio provvede ad individuare dei benefici specifici che gli immobili –  ricadenti all’interno del comprensorio consortile –  traggono dall’attività di bonifica.

Il piano di classifica, pertanto, garantisce il corretto esercizio del potere impositivo del Consorzio per il tramite di una puntuale individuazione dei benefici apportati ad ogni immobile, motivo per cui il suo richiamo è indispensabile ai fini della legittimità della pretesta creditoria, indipendentemente che questa venga fatta valere per il tramite di un atto impositivo tipico o atipico (come nel caso del sollecito di pagamento).

Orbene, poiché l’adozione di tale strumento ingenera una presunzione di vantaggio dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, così come già chiarito dalle Sezioni Unite, “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un <<piano di classifica>> approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del <<piano di classifica>> con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass. Sez. un., n. 11722 del 14/05/2010).

E’ evidente, quindi, che la mancata indicazione del piano di classifica sulla base del quale il Consorzio avanza la propria pretesa, costituisce un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell’imposta.

Inoltre, “poiché in tema di contenzioso tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n.546/1992, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita” (Cass. civ., Sez. VI, 19/02/2016, n.3315), è pacifico che non solo la cartella, ma anche il sollecito di pagamento non può omettere di indicare il piano di classifica in questione.

Pertanto, i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Bari una volta rilevata la carenza motivazionale del sollecito di pagamento non hanno potuto far altro che annullare la pretesa.

Dott. Carlo Mormando
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

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