da “Il Giornale delle PMI” del 4/07/2018 – Nel caso in cui il contribuente vanti un credito nei confronti del concessionario della riscossione egli può legittimamente procedere con il pignoramento su i suoi conti correnti bancari.
A nulla valgono, inoltre, le contestazioni del concessionario relativamente al fatto che le somme sul conto sono impignorabili poichè destinate agli enti impositori – ed egli è mero incaricato alla riscossione – in quanto il concessionario deve provarlo documentalmente.
A tali conclusioni è giunto il Tribunale di Pescara che, investito della questione, con decisione del 26 giugno 2018 (decreto n.203/2018 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), accoglieva la tesi difensiva sostenuta dall’Avv. Graziano SCHITO e rigettava il reclamo del concessionario.
Quest’ultimo, infatti, si opponeva al pignoramento sui suoi conti correnti da parte del contribuente (che aveva avviato un’azione poichè vantava un credito relativo a una condanna alle spese che il concessionario non aveva pagato) eccependo l’art.42, comma 7 novies del D.L. n.208/2008 secondo cui: “non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori (…)”.
Ebbene, il Collegio giudicante ha ritenuto infondata la doglianza del concessionario reputando “la documentazione prodotta inidonea a provare la destinazione esclusivamente pubblicistica delle somme giacenti sul conto corrente pignorato”.
I giudici, inoltre, hanno evidenziato che tra le somme incassate per conto degli enti creditori, l’agente della riscossione matura l’aggio, cioè il compenso di provvigione, che è senza dubbio pignorabile.
Ulteriore ed incontrovertibile segno che le somme giacenti presso conto corrente dell’agente della riscossione non fossero destinate esclusivamente agli enti creditori, come puntualmente osservato dal Tribunale di Pescara, è dato dalla circostanza che proprio da tale conto l’esattore aveva precedentemente eseguito un pagamento con assegno in favore del contribuente.
Alla luce di tali conclusioni, pertanto, emerge che i contribuenti ben potranno tutelare i propri diritti – qualora vantino crediti – pignorando il conto corrente del concessionario della riscossione; dal canto suo, infatti, l’esattore potrà invocare il divieto posto dall’art.42, comma 7 novies del D.L. n.208/2008 solamente nella misura in cui riesca a provare l’esclusiva destinazione pubblicistica delle somme giacenti sul conto corrente oggetto di esecuzione e oggetto di pignoramento.
Avv. Matteo Sances
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