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Accertamento nullo se è “spedito” dal fisco

da “Giornale delle PMI” del 16/11/2018 – L’Agenzia delle Entrate non può spedire direttamente al contribuente un avviso di accertamento esecutivo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’Ufficio, infatti, per la notifica di tale tipologia di atti fiscali deve sempre avvalersi dell’intermediazione di un agente della notificazione (ossia, di un messo interno o di un messo comunale), così come previsto dall’art.29 del D.L. n.78/2010 convertito con la Legge n.122/2010. Viceversa, la notificazione dovrà essere considerata come giuridicamente inesistente o, comunque, come insanabilmente nulla.

E’ questo il principio di diritto sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia che, con recente sentenza, ha accolto l’appello proposto da una contribuente avverso una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, con la quale era stata affermata la legittimità della notifica di un avviso di accertamento, inviato direttamente dall’Agenzia delle Entrate al contribuente attraverso il servizio postale (Sentenza n.4314/25/2018 depositata in Segreteria l’11.10.2018, Presidente Dott. Giovanni FRANGIPANE, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate di Mantova aveva spedito a una società un avviso di accertamento esecutivo non attraverso l’intermediazione di un agente della notificazione bensì direttamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La contribuente impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, eccependo la giuridica inesistenza della notifica dell’atto impugnato stante la violazione dell’art.29 del D.L. n.78/2010 (convertito nella Legge n.122/2010). I giudici di primo grado tuttavia non accoglievano le richieste della contribuente.

Per tale motivo, quindi, la società proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia, la quale accoglieva le doglianze sollevate dalla contribuente.

I Giudici di seconde cure, infatti, hanno ritenuto fondata l’eccezione avanzata dall’appellante e relativa al difetto di notificazione dell’avviso di accertamento impugnato, affermando che “il giudice di primo grado ha errato nel disattendere il motivo con il quale era stata dedotta la giuridica inesistenza e/o comunque l’insanabile nullità della notifica degli atti impoesattivi. Gli atti, in quanto spediti direttamente per posta e non notificati, sono stati infatti emessi in violazione di quanto disposto dall’art.29 del D.L. n.78/2010 conv. nella Legge n.122/2010. Parte contribuente ha dedotto la giuridica inesistenza e/o comunque radicale nullità degli atti impoesattivi impugnati, in quanto l’Ufficio, anziché provvedere alla notifica di tali atti tramite l’agente della notificazione (messo interno o messo comunale) in palese violazione di quanto disposto dall’art.60 D.P.R. n.600/73 in specie dell’art.29 del D.L. n.78/2010 conv. nella legge L.122/2010, ha inviato direttamente per posta detti accertamenti al destinatario. Per ben chiarire occorre dunque ripetere che detta norma nel testo vigente ratione temporis, al 1° comma, nella lettera a), prevede, infatti, una disciplina particolare per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, propria in ragione della sua idoneità ad incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è il destinatario. La norma espressamente prescrive dunque che l’atto debba essere “notificato” e della “notifica” derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l’effetto di titolo esecutivo. Esclude la norma che il primo atto impositivo, come quello di cui trattasi, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all’Ufficio che lo ha fornito”.

Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che l’Agenzia delle Entrate non può comunicare direttamente un avviso di accertamento esecutivo al contribuente attraverso l’invio di una semplice raccomanda con ricevuta di ritorno ma deve, invece, notificarlo per il tramite di un agente della notificazione a ciò abilitato.

Avv. Matteo Sances
Avv. Hiroshi Pisanello
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