da “Giornale delle PMI” del 23/11/2018 – Nelle società in nome collettivo e in quelle in accomandita semplice – queste ultime con riferimento al solo socio accomandatario – dove astrattamente può prevalere l’apporto personale, non è sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione IVS il regime della responsabilità illimitata del socio ma è necessario che l’ente previdenziale dimostri, se chiamato in giudizio, che il socio partecipi direttamente al lavoro aziendale e che detta partecipazione sia persistente, abituale e prevalente (Tribunale di Novara, sezione lavoro – sentenza n. 176/2018 – pubblicata il 19.7.2018, visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
La richiamata sentenza in commento, resa dal Tribunale adito in funzione di giudice del lavoro, fornisce un’ampia narrativa delle diverse, univoche e recenti sentenze della Suprema Corte sull’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa commercianti del socio amministratore illimitatamente responsabile. Sotto il profilo formale, parrebbe che la questione si incardini sulle modalità di iscrizione, e cioè se trattasi di iscrizione volontaria, effettuata da colui che si vede obbligato, ma ancor più risulta allarmante, se trattasi di iscrizione “d’ufficio” effettuata – a posteriori – in sede di accertamento dell’ente previdenziale.
A parere di chi scrive, le formalità assuntive dell’obbligo previdenziale non costituiscono giuridicamente uno spartiacque. Invero, la sentenza in commento ribadisce, confermando le ormai consolidate e convergenti linee guida giurisprudenziali, che l’obbligo della doppia contribuzione – gestione IVS commercianti e gestione separata – si configuri nel solo caso che l’ente previdenziale assolva all’onere probatorio, circa la coesistenza della funzione di socio, accomandatario o partecipante alla società in nome collettivo, e di quella congiunta di partecipazione attiva dello stesso all’attività operativa prevista dall’oggetto dell’impresa. Deve trattarsi, puntualmente, di funzioni operative svolte con carattere di preponderanza e abitualità, rispetto all’interazione degli altri fattori produttivi dell’azienda.
Il giudice estensore, inoltre, pone l’attenzione sull’essenza del giudizio di merito, volto ad accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza. Assumono rilievo – e non a caso – a tali fini la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti, o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni.
Peraltro, chi scrive ha già riportato, in altro commento l’ordinanza 28.7.2017 della Suprema Corte, chiamata sugli obblighi contributivi del Socio e amministratore di srl, la centralità nel giudizio di merito circa l’accertamento del carattere di abitualità e di preponderanza della componente lavorativa del socio e amministratore nel ciclo produttivo, rispetto agli altri fattori. Proseguiva la citata ordinanza riportando che, per giustificare legittima la doppia contribuzione, necessiti una puntuale e rigorosa fase accertativa di merito, indispensabile essendo l’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale (si veda articolo del 2.11.2017, intitolato: Doppia contribuzione Inps: per l’amministratore della srl è sempre dovuta?….link: https://www.giornaledellepmi.it/doppia-contribuzione-inps-per-lamministratore-della-srl-e-sempre-dovuta/ )
Nella specie, il giudice di Novara non trascura che l’onere probatorio non è stato assolto dall’ente previdenziale convenuto.
Di contro, il ricorrente ha rappresentato, anche per testi, di essere il socio a cui era demandata esclusivamente l’amministrazione. Ad esso, e per tale funzione, veniva attribuito un compenso dal quale sorgeva l’obbligo – regolarmente assolto – di iscrizione e contribuzione alla gestione separata INPS e quindi presso il medesimo ente previdenziale. Forniva altresì il ricorrente rappresentazione, confermata anche per testi, dell’attività operativa commerciale rimessa interamente all’altro socio della Snc.
Il Giudice adito accoglieva così i ricorsi riuniti e, per l’effetto, annullava gli avvisi di addebito INPS per la debenza alla gestione commercianti, opposta dal contribuente, con la conseguente soccombenza delle spese di lite a carico dell’ente previdenziale convenuto.
Alla luce di tali principi, risulta sicuramente opportuno valutare anche la concreta possibilità di rimborso dei contributi IVS per il socio e amministratore, laddove per la tipologia dell’oggetto dell’attività e per il conseguimento dello stesso vi sia in concreto una gestione complessa, che non si limiti all’utilizzo della risorsa socio e che sia quindi organizzata con fattori produttivi e risorse umane anche esterne, qualificate e retribuite per le mansioni specifiche.
Altro elemento sintomatico di gestione complessa – che potrebbe dunque giustificare l’esonero dei contributi IVS per il socio amministratore o addirittura il rimborso per quelli già pagati – può essere sicuramente la presenza di un organigramma distinto per aree o divisioni aziendali o l’esistenza di una rete commerciale e di agenti di vendita in più territori.
Dott. Giuseppe Dragone
Avv. Matteo Sances
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