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Ritardo della prima rata col fisco ? Il contribuente non decade

da “Giornale delle PMI” del 31/10/2019 Il pagamento, seppur in ritardo di 52 giorni, della prima rata dell’adesione non può far decadere l’accordo tra il Fisco e il contribuente in “buona fede”.

Tra le sentenze più importante per i contribuenti, un posto deve essere sicuramente occupato dalla recente n. 212 del 29 gennaio 2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale Puglia secondo la quale il tardivo pagamento della prima rata dell’atto di adesione, seguito da quello di tutte le successive rate, non inficia il perfezionarsi dell’accordo con il Fisco.

Nel caso di specie il contribuente aveva effettuato con un ritardo di 52 giorni il versamento della prima rata, sicchè il Fisco, ritenendo decaduto l’accordo raggiunto, aveva iscritto a ruolo le somme dovute.

La Legge, infatti, prevede che, in caso di adesione, il contribuente deve effettuare il versamento della prima rata entro il termine perentorio di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’atto di adesione.

Le conseguenze del tardivo (o omesso) pagamento della prima rata della rateazione sono particolarmente gravi: l’accordo raggiunto con il Fisco non si perfeziona e torna a rivivere l’atto tributario originario.

Non perfezionandosi l’accordo:

a) il piano di rateazione e l’adesione del contribuente è inefficace e come se non fosse mai stato portato a termine;

b) il contribuente è esposto a tutte le misure cautelari ed esecutive dell’agente della riscossione, potendo quindi subire un pignoramento, un fermo o un’ipoteca.

Occorre specificare, che nel caso in esame non trovavano applicazione le disposizioni relative al “lieve inadempimento” disciplinato dall’art. 15-ter Dpr 602/73, entrate in vigore nel 2015, ovvero successivamente ai fatti di causa, risalenti al 2012.

Il legislatore, infatti, con la disciplina del 2015, ha previsto che in caso di lieve inadempimento, ovvero in caso di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro nonché in caso di tardivo versamento, non superiore a 7 giorni, l’adesione si perfeziona comunque: il contribuente non perde la rateazione.

Nel caso trattato, i Giudici Tributari di prime cure accoglievano il ricorso del contribuente evidenziando che nonostante l’impossibilità di una applicazione retroattiva della disciplina suddetta, dal ritardo alcun danno ne era derivato all’Amministrazione: il contribuente anche se in ritardo, aveva pagato la prima rata versando anche gli interessi sulla stessa.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate si opponeva.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello dell’Ufficio delle Entrate e confermava quanto disposto in sede Provinciale.

In particolare, i Giudici regionali affermavano che “l’avvenuto pagamento di tutte le rate previste dall’atto di adesione ed il pagamento degli interessi sulle somme versate in ritardo, conducono a ritenere che il ritardato pagamento della prima rata, avvenuto comunque abbondantemente prima della scadenza di quella successiva, sia stato frutto dell’assenza di tempestiva liquidità da parte del contribuente e non determinato da finalità meramente dilatorie”.

Pertanto, riconoscevano la validità dell’atto di adesione raggiunto tra Fisco – Contribuente nonché il suo esatto adempimento da parte di quest’ultimo nonostante il ritardo nel pagamento.

Tale decisione non può che essere accolta positivamente dai professioni del settore nonché, ancor di più, da quei contribuenti, che nonostante le difficoltà economiche, onorano i patti con il Fisco.

Avv. Raffaele Ingusci
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
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