da “Affaritaliani.it” del 28/10/2020 – Importanti novità dalla Corte dei Conti per le pensioni dei militari.
Come segnalato dagli Avv.ti Hiroshi Pisanello e Matteo Sances “La giurisprudenza recente ha chiarito che per beneficiare dell’aliquota prevista dall’art.54 del D.P.R. n.1092/73 (ossia 44%), il militare deve aver maturato 15 anni di anzianità contributiva al momento della cessazione dal servizio e non alla data del 31.12.1995 come sostenuto dall’Inps. Ciò dovrà necessariamente comportare un ricalcolo delle pensioni dei militari” (si veda sentenza n.73/2020 della Corte dei Conti – Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
La sentenza citata è la n.73/2020 della Corte dei Conti – Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, la quale afferma che “Quanto al parametro del beneficio, ovvero se l’art.54 del D.P.R. n.1092/73 trovi applicazione per i soli militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato più di 15 anni e meno di 18 anni di servizio utile, ovvero debba essere applicato a tutti i militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto, prescindendosi dal numero di anni di servizio utile maturati al 31 dicembre 1995 (nel caso di specie il ricorrente, alla predetta data, aveva maturato un’anzianità pari ad anni 6 e mesi 2, come dichiarato dall’I.N.P.S.) – la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art.54 D.P.R. n.1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile. Invero il richiamo di cui all’art.1, comma 12, lett. A, della legge n.335/95 alle disposizioni del c.d. sistema retributivo (art.44 e 54 D.P.R. 1092/73), consente all’interprete di assicurare in ogni caso una quota di pensione disciplinata con il più favorevole sistema retributivo a tutti indistintamente i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, a prescindere dall’effettiva anzianità contributiva del lavoratore. … In sostanza, il riferimento ai quindici anni di servizio utile contenuto nell’art.54 trova giustificazione nel fatto che all’epoca questo era il minimo pensionabile. … Ne deriva che nei confronti del ricorrente può trovare applicazione, nei limiti dell’effettiva anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre del 1995, l’aliquota di rendimento del 44% prevista per i militari dall’art.54, comma 1, D.P.R. n.1092/73…”.
Tale posizione, d’altronde, era già stata sostenuta dalla Corte dei Conti – Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, la quale, con la sentenza n.308/2019, ha affermato che “…il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni. Le anzianità superiori contenute entro il limite del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici. ….. A ciò consegue che con un’anzianità di servizio di 21 anni, il militare consegue una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno) incrementandosi di 1,8% per ogni anno successivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile. In definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973”.