da “Altalex” del 2/03/2016 – Il particolare regime dell’IVA di gruppo può applicarsi anche qualora la controllante sia una società di persone.
A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte a Sezioni Unite che, con recente sentenza, ha chiarito come il regime dell’IVA di gruppo – ossia quel particolare istituto fiscale che permette il consolidamento dei crediti e dei debiti di imposta delle partecipanti a un gruppo societario – possa trovare applicazione non solo laddove la società controllante sia una società di capitali (Srl, Spa etc.) ma anche quando si tratti di società di persone.
Tale questione trae origine dal controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione Iva di una società appartenente a un gruppo e al successivo recupero dell’imposta versata poiché a parere dell’Ufficio non sarebbero stati rispettati tutti i requisiti del regime “IVA di gruppo” in quanto la capogruppo era una società di persone. A sostegno di ciò, l’Ufficio motivava le sue contestazioni riportandosi sia al Decreto ministeriale del 13/12/1979 n.11065 che alla Circolare Ministeriale del 28/08/1986 n.16/360711.
La questione, quindi, veniva portata all’attenzione della Suprema Corte la quale, dopo aver proceduto a un’attenta disamina delle disposizioni normative, ha escluso che il regime dell’IVA di gruppo possa trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui la società controllante sia una società di capitali.
Le Sezioni Unite della Corte, infatti, rilevano come una disparità di trattamento delle società di persone rappresenta una vera e propria discriminazione che non trova alcuna giustificazione plausibile e a nulla possono valere i decreti ministeriali e le circolari applicative che non hanno alcuna natura normativa né rappresentano fonti del diritto (sul punto si citano le sentenze della Cassazione n.258/09, 10693/07).
A tal riguardo, infatti, i giudici sottolineano come “una disparità di trattamento delle società di persone, nell’ambito dei soggetti collettivi ammessi al regine dell'”i.v.a. di gruppo”, difficilmente potrebbe sottrarsi al rilievo di operare – in rapporto al vantaggio (ancorchè solo finanziario) scaturente dalla possibilità di adesione a detto regime – una discriminazione, che, non trovando giustificazione in alcun concreto interesse pubblico da tutelare, incide indebitamente sull’esigenza di parità di trattamento tra soggetti che egualmente operano nel medesimo mercato”.
Alla luce di tutto ciò, pertanto, la Suprema Corte sancisce quindi che “Alla stregua delle considerazioni che precedono, la questione proposta va risolta nel senso che il particolare regime i.v.a. previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, con riguardo all'”i.v.a. di gruppo”, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la società controllante sia società di persone”.
Avv. Matteo Sances


