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EQUITALIA NON PUO’ REVOCARE LA RATEAZIONE DI SUA INIZIATIVA

da “LeccePrima” del 4/07/2017 –  Clamoroso il caso avvenuto nei giorni scorsi a Lecce dove il Tribunale ha condannato Equitalia al pagamento delle spese legali per aver arbitrariamente revocato la rateazione precedentemente concessa a una società (ordinanza del Tribunale, Giudice Dott. Pietro Errede datata 8/06/2017, liberamente disponibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

i Fatti.

Alla società in questione veniva comunicato dal concessionario della riscossione di essere decaduta dal beneficio della rateazione del debito tributario a seguito del mancato pagamento di sette rate nonostante la normativa vigente al momento della concessione (anno 2013) prevedesse espressamente la decadenza della rateazione solo a seguito del mancato pagamento di otto rate (la norma dell’epoca era il DL n.69/2013 conv. in legge n. 98/2013).

Equitalia quindi pretendeva l’immediato pagamento dell’intero debito per oltre 160.000,00 euro senza ulteriore dilazione.

Spiega l’Avv. Matteo Sances, difensore della società “Vane sono risultate le nostre numerose diffide volte a correggere l’errore e dunque siamo stati costretti a chiedere al Tribunale un provvedimento d’urgenza volto a evitare che la decadenza della rateazione esponesse la società e illegittime azioni e pignoramenti”.

Una volta avviata l’azione legale, però, interveniva Equitalia comunicando alla società e al Giudice di aver sistemato la situazione concedendo nuovamente la rateazione e chiedendo la cancellazione immediata della causa per cessata materia del contendere ma la contribuente insisteva comunque per la condanna al pagamento delle spese legali in virtù dei gravi disagi subiti.

Tale posizione è stata accolta dallo stesso Giudice che nell’ordinanza dichiara “Non vi è dubbio, infatti, che la revoca, per intervenuta decadenza del debitore, dell’ammissione al piano di rateizzazione … poteva avvenire solo in caso di mancato pagamento di n. 8 rate … e non di n. 7 rate come avvenuto in  concreto. Peraltro la ricorrente ha documentato di aver inutilmente e prima del deposito del ricorso diffidato la resistente alla riattivazione del piano di ammortamento … Ne deriva la condanna della resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente”.

link: http://www.lecceprima.it/cronaca/equitalia-condanna-rateazione-debito-4-luglio-2017.html