Documenti
Sent. CTP Bergamo n. 538/3/18 – accertamento pompe funebri
Sent. CTR Milano n.5374/19/18 – Rimborso IVA
Ricorso Cassazione – frontespizio
La prescrizione dei contributi Inps mette in crisi la “rottamazione delle cartelle”
da “Leccenews24.it” del 27/12/2018 – A margine del consueto incontro di fine anno tra il Centro Studi Giuridici Sances e alcune associazioni di consumatori – volto a segnalare le novità più importanti in materia di diritti dei contribuenti – abbiamo avuto modo di incontrare l’Avv. Matteo Sances per chiedergli alcuni chiarimenti in merito alla recente sentenza sulla prescrizione.
Doppia contribuzione Inps: rimborso dei contributi versati
da “Affaritaliani.it” del 3/12/2018 – Ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti – e dunque del pagamento dei contributi IVS – del socio amministratore di società in nome collettivo o del socio accomandatario nella società in accomandita semplice non è sufficiente la qualità di socio illimitatamente responsabile, ma è necessario che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere.
Amministratore di società e doppia contribuzione Inps: sempre più delineata la via del rimborso
da “Giornale delle PMI” del 23/11/2018 – Nelle società in nome collettivo e in quelle in accomandita semplice – queste ultime con riferimento al solo socio accomandatario – dove astrattamente può prevalere l’apporto personale, non è sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione IVS il regime della responsabilità illimitata del socio ma è necessario che l’ente previdenziale.
Accertamento nullo se è “spedito” dal fisco
da “Giornale delle PMI” del 16/11/2018 – L’Agenzia delle Entrate non può spedire direttamente al contribuente un avviso di accertamento esecutivo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Ufficio, infatti, per la notifica di tale tipologia di atti fiscali deve sempre avvalersi dell’intermediazione di un agente della notificazione (ossia, di un messo interno o di un messo comunale),.
Irap professionisti e promotori finanziari: ok al rimborso
da “Affaritaliani.it” del 8/11/2018 – Non è soggetta all’IRAP l’attività svolta dal promotore finanziario che non presenta i caratteri dell’autonoma e abituale organizzazione; l’ammontare dei compensi percepiti, da essa derivati, è irrilevante. E’ questo il principio affermato, ancora una volta, da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la n. 6862/07/18 depositata il 4/10/18 (liberamente visibile.