da “Giornale delle PMI” del 23/11/2018 – Nelle società in nome collettivo e in quelle in accomandita semplice – queste ultime con riferimento al solo socio accomandatario – dove astrattamente può prevalere l’apporto personale, non è sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione IVS il regime della responsabilità illimitata del socio ma è necessario che l’ente previdenziale.
January 8